Requisiti pensione raggiunti: cosa si rischia a lavorare di più?

Cosa accade ad un insegnante che voglia rimanere in servizio raggiunti i requisiti per accedere alla pensione anticipata?
7 anni fa
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Ho 62 anni di età e 42 di servizio. Potrei andare in pensione da subito ma…. insegno in una terza classe della Scuola Primaria e vorrei portare i miei cari alunni fino alla quinta classe. La mia domanda è la seguente: restando due anni in più in servizio… cosa rischio? Andrò incontro a penalizzazioni, anche economiche? Mi chiarisca questi interrogativi! Grazie dell’ attenzione.

 

Non esistono penalizzazioni per chi rimane in servizio di più, neanche a livello economico, ma esiste la facoltà, per la pubblica amministrazione, di collocare a riposo il personale in servizio  che ha raggiunto determinati requisiti anagrafici o contributivi.

Le regole per la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro da parte della PA sono profondamente cambiate con l’approvazione del decreto legge sul pubblico impiego del 2013 e del decreto sulla PA del 2014.

I due provvedimenti hanno portato a limitare la possibilità di proseguire il rapporto di lavoro dopo il compimento dell’età pensionabile per i lavoratori del pubblico impiego abolendo da un lato il trattenimento in servizio e rendendo strutturale la possibilità di risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro nei confronti dei lavoratori che hanno raggiunto l’anzianità contributiva (41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini), precisando, però, che il limite ordinamentale per la permanenza in servizio di 65 anni può essere superato solo per consentire al lavoratore di perfezionare il diritto ad una prestazione pensionistica.

Le pubbliche amministrazioni, quindi, devono collocare a riposo d’ufficio il personale che a 65 anni ha maturato un qualsiasi diritto alla pensione (per esempio coloro che hanno raggiunto i requisiti per l’accesso alla pensione anticipata).

Risoluzione facoltativa

Le amministrazioni pubbliche, però, grazie all’articolo 1, comma 5 del decreto legge 90/2014 hanno anche la possibilità di anticipare ulteriormente la risoluzione unilaterale del rapporto quando questo risponda a specifiche esigenze dell’ente pubblico.

In questo caso la risoluzione deve essere motivata dalle esigenze dell’amministrazione e può essere esercitata nei confronti dei lavoratori che abbiano raggiunto la massima anzianità contributiva a condizione che il trattamento pensionistico non sia interessato da penalizzazioni, dando in ogni caso preavviso all’interessato di 6 mesi.

Conclusioni

Nel suo caso, quindi, avendo lei 62 anni potrebbe prolungare il servizio di 2 anni senza correre alcun rischio a meno che la sua amministrazione non abbia delle esigenze particolari che portino ad una risoluzione facoltativa anticipata.

Per dubbi e domande contattami: [email protected]

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