Pensionamento in computo nella Gestione Separata: quando è possibile

Come esercitare il Pensionamento in computo nella Gestione Separata.
7 anni fa
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Le scrivo a nome di mia moglie che è nata il 03/08/1955, ha 33 settimane nel 1978, 15 settimane nel 1991 nella gestione INPS lavoratori dipendenti, poi dal 06/02/1992 lavora come infermiere professionale presso il Servizio Sanitario Nazionale, dall’anno 2000 è coordinatore infermieristico quindi niente turni, ho avuto modo di consultare la circ. INPS 184/2015 che tratta del pensionamento in computo nella Gestione Separata, vorrei sapere cosa dovrebbe fare per avere il “famoso” mese di contribuzione minimo nella gestione separata (potrebbe esercitare la libera professione mentre è alle dipendenze del SSN? Oppure ci sono altre opzioni per avere questa famosa contribuzione che dà il diritto al pensionamento con la legge contributiva DINI (Uscita a 64 anni con minimo 20 di contributi con importo soglia a 2,8 volte la pensione sociale, ho messo 64 anni per poter avere un conteggio maggiorato di 1 anno in presenza di 2 figli).
Ho fatto RVPA sul sito inps ex inpdap per correggere tramite cud e buste paga almeno 11 anni di contribuzione e sono in attesa di correzione.
Ringrazio anticipatamente e saluto cordialmente
P.S. l’importo soglia è lo scoglio più grande perchè altrimenti potrebbe addirittura pensionarsi quest’anno a 63 anni anticipando ma mancano un pò di contributi come montante contributivo.

La facoltà di cui lei parla è quella relativa alla possibilità di far valere periodi contributivi presso l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, le forme esclusive e sostitutive della medesima, le gestioni pensionistiche dei lavoratori autonomi di cui alla legge n.

233 del 1990 hanno facoltà di chiedere nell’ambito della gestione separata il computo dei predetti contributi, ai fini del diritto e della misura della pensione a carico della gestione stessa, alle condizioni previste per la facoltà di opzione di cui all’articolo 1, comma 23, della legge n. 335 del 1995.

Coloro che possono avvalersi di questa norma sono gli iscritti alla gestione separata che hanno accreditato almeno un contributo mensile.

La facoltà, però, può essere esercitata solo se i contributi in questione si collochino antecedentemente al 1 gennaio 1996 e successivamente a tale data.

Non possono esercitare il diritto coloro che collochino i contributi in oggetto solo successivamente al 1996 poiché in tal caso non sussistono le condizioni per l’opzione.

Per poter esercitare la facoltà in parola i requisiti necessari sono:

a)   un’anzianità contributiva inferiore ai 18 anni al 31.12.1995;

b) un’anzianità contributiva pari o superiore ai 15 anni di cui almeno 5 anni collocati dopo il 1.1.1996.

 

Conclusioni

Da quel che capisco leggendo la sua mail, sua moglie non ha contributi versati nella Gestione Separata prima del 1996, quindi non credo possa avvalersi del computo in questione.

Per dubbi e domande contattami: [email protected]

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