Congedo straordinario retribuito e dimora temporanea: il requisito dei 4 mesi

Congedo straordinario e dimora temporanea: cosa sono i 4 mesi che bisogna attendere?
7 anni fa
1 minuto di lettura
assistenza familiare legge 104 e part-time

Gentile Patrizia, 

sono una dipendente pubblica che usufruisce della legge 104 per assistere il proprio padre che abita in altra Provincia e alla luce della necessità di una assistenza continuativa ho deciso di chiedere un periodo di congedo straordinario retribuito che impone giustamente il requisito della convivenza/coabitazione  che si intende soddisfatto anche nei casi in cui vi sia la dimora temporanea, risultante dall’iscrizione nello schedario della popolazione temporanea di cui all’art.32 del Dpr 223/1989.
Con decorrenza 5 /1/2018 il comune dove io ho presentato la domanda ha provveduto alla iscrizione da me richiesta. E fin qui tutto regolare.
Nel contattare telefonicamente l’ufficio del ministero da cui dipendo per avere dei chiarimenti su come impostare la richiesta del congedo mi viene detto che mi verrà concesso solo dopo che siano trascorsi 4 mesi dalla data di iscrizione ma a mio avviso i 4 mesi che l’art. 32 menziona si riferiscono al periodo pregresso rispetto alla suddetta iscrizione e presupposto di quest’ultima di cui il Comune deve tener conto ai fini dell’inserimento nei propri registri, per cui non è necessaria l’attesa di 4 mesi. Vorrei capire…lei è in grado di dirmi se sono in regola per poter chiedere ora la concessione del beneficio o devo aspettare tale lungo periodo?

 

Come abbiamo specificato in altri articoli il requisito della residenza si ritiene soddisfatto anche con la dimora temporanea che deve essere richiesta prima della domanda di congedo straordinario.

Dimora temporanea: cosa si intende?

La dimora temporanea è la permanenza nel luogo diverso dalla propria residenza abituale per motivi di studio, famiglia, lavoro o salute. La dimora non deve essere abituale ma soltanto temporanea poiché se fosse abituale il cittadino dovrebbe fissare in quel luogo la propria residenza e non potrebbe essere considerato un cittadino temporaneo.

Quando si può chiedere l’iscrizione allo schedario della popolazione temporanea?

Qui entrano in ballo i famosi 4 mesi.

Dimorando almeno 4 mesi nel territorio del Comune e dimostrando di non essere in grado di stabilire lì la propria residenza, si può chiedere l’iscrizione allo schedario della popolazione temporanea per se e per gli eventuali componenti del proprio nucleo familiare che escluda la possibilità di rilascio di certificazioni anagrafiche. Può essere rilasciato solo un attestato che comprovi l’avvenuta iscrizione.

Leggi anche: Congedo straordinario retribuito: come si attesta la dimora temporanea?

Conclusioni

I 4 mesi menzionati, quindi dalll’ufficio per cui lavora sono quelli che devono trascorrere prima di poter fare la domanda di iscrizione all registro della popolazione temporanea poiché nessuna normativa stabilisce che per richiedere il congedo retribuito si debba essere iscritti a tale registro da almeno 4 mesi. E’ pienamente in regola per la concessione del beneficio fin da subito.

Leggi anche:Congedo straordinario 104 e dimora temporanea: quanto tempo prima va richiesta? 

Congedo straordinario e dimora temporanea: nel settore pubblico quali procedure seguire con Comune e datore di lavoro?

 

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