Pensione di vecchiaia anticipata o pensione di invalidità: quando spetta?

Per invalidità all'80% quali possibilità di pensionamento ci sono a 59 anni in caso di aggravamento della malattia?
7 anni fa
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Gentile signora Patrizia,

ho 59 anni 1800 settimane di contributi sto facendo il ricongiungimento diretto con il periodo di apprendista metalmeccanico di un anno, lavoro che attualmente svolgo ancora. L’anno scorso a seguito di alcuni strani disturbi sono andato in visita dal neurologo che mi ha prescritto una risonanza magnetica e nucleare; il responso è piuttosto grave mi hanno diagnosticato un’atrofia multisistemica del tipo parkinsonismo. Le cure attuali sono per il parkinsonismo mi hanno bloccato il tremore per un po ma ora noto che le cure hanno scarso effetto con qualche handicap quando lavoro, a settembre del 2017 ho fatto tramite il patronato domanda di invalidità, dopo due visite e una seconda convocazione mi hanno assegnato l’80% di invalidità. Posso accedere alla pensione nella eventualità si aggravi la mia malattia? Ringrazio la redazione e lei per l’attenzione. Distinti saluti.

 

Pensione di vecchiaia anticipata

Innanzitutto, al di là dell’aggravarsi o meno della sua malattia, mi preme dirle che con un’invalidità dell’80% ha il diritto di chiedere la pensione di vecchiaia anticipata a 60 anni e 7 mesi per la quale, almeno per gli uomini, sono richiesti i seguenti requisiti:

  • invalidità almeno all’80%
  • almeno 20 anni di contributi versati
  • età anagrafica pari a 60 anni e 7 mesi nel 2018 (dovrà vedere se nel 2019 aumenterà per l’aspettativa di vita Istat)

Le consiglio, quindi, di rivolgersi, non appena avrà i requisiti ad un patronato per richiederla.

Leggi anche:Pensione di vecchiaia anticipata con 57 anni di età, 30 anni di contributi e il 100% di invalidità, spetta?

 

Assegno ordinario di invalidità

Con un’invalidità dell’80% può richiedere, inoltre, anche l’assegno ordinario di invalidità, una prestazione economica, erogata a domanda, in favore di coloro la cui capacità lavorativa è ridotta a meno di un terzo a causa di infermità fisica o mentale.

La prestazione è rivolta a lavoratori :

  • dipendenti;
  • autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri);
  • iscritti alla gestione separata.

L’assegno ordinario di invalidità decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda se risultano soddisfatti tutti i requisiti richiesti sia sanitari sia amministrativi e ha validità triennale.

Il beneficiario può chiedere il rinnovo prima della data di scadenza. Dopo tre riconoscimenti consecutivi, l’assegno di invalidità è confermato automaticamente, salvo le facoltà di revisione.

L’erogazione dell’assegno è compatibile con lo svolgimento dell’attività lavorativa.

Al compimento dell’età pensionabile e in presenza di tutti i requisiti, l’assegno ordinario di invalidità viene trasformato d’ufficio in pensione di vecchiaia.

L’importo dell’assegno di invalidità viene determinato con il sistema di calcolo misto che prevede che una quota sia calcolata con il sistema retributivo e una quota con il sistema contributivo oppure, se il lavoratore ha iniziato l’attività lavorativa dopo il 31 dicembre 1995, con il sistema contributivo. L’assegno ha una durata triennale ma può essere rinnovato se l’interessato ne fa richiesta.

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