“Multa per divieto di sosta per auto parcheggiata alla pompa di benzina: posso fare ricorso?”. A scriverci è Guido F. di Caserta che ci racconta appunto di aver lasciato l’auto in prossimità di un distributore di benzina e di aver trovato una multa sul parabrezza. Ci chiede appunto se è possibile fare ricorso o se il CdS prevede le multe per le macchine ferme al distributore di benzina.
Il riferimento legislativo è all’articolo 158 CdS che, al comma 2, lettera o) vieta la sosta dei veicoli presso i distributori di benzina ubicati sulla sede stradale, limitatamente alle ore di esercizio (o entro 5 metri prima e dopo le pompe di erogazione).
Per rispondere facciamo un passo indietro andando ad individuare la ratio del divieto. La precisazione della collocazione presso la sede stradale (o in prossimità della stessa) è coerente con l’articolo 1 e 2 del Codice della Strada che fa riferimento alle regole per le aree di uso pubblico destinate alla circolazione dei pedoni, dei veicoli o degli animali.
Secondo la giurisprudenza a fare la differenza è la destinazione della strada, a prescindere dal fatto che si tratti di strada pubblica o privata. In quest’ottica quindi la strada pubblica è equiparata a quella privata a meno che lo scorrimento al suo interno non sia riservato a categorie specifiche di mezzi. La Corte di Cassazione ha riconosciuto alle piazzole di distribuzione di carburante natura privata, salvo casi eccezionali in cui sia ipotizzabile la circolazione di un numero indeterminato e indiscriminato di persone.
Bisogna quindi distinguere tra pompe di benzina esterne nella sede stradale oppure delimitate. Nel primo caso si rischiano multa e rimozione auto; nel secondo invece (stando alla lettera dell’articolo 158 CdS e alle interpretazione giurisprudenziali in materia) non si applica la disciplina in analisi e l’unica tutela del proprietario della pompa di benzina è di natura civilistica.