Ci occupiamo spesso della possibilità di pensione anticipata. Ma che cosa prevede la legge nel caso di lavoratori che, raggiunti i requisiti anagrafici o contributivi per la pensione, vogliono restare in servizio? E’ una loro scelta o, se il datore di lavoro non è d’accordo, è ammesso il licenziamento per pensionamento forzato? Di questa ipotesi, sebbene rara rispetto a quella dei lavoratori che faticano ad ottenere la pensione anticipata, ci siamo già occupati in riferimento alle novità introdotte dalla Legge Fornero.
In pensione dopo i 70 anni: scelta o diritto?
Per molti la pensione a 70 anni è uno scenario spaventoso. Ma quando è il lavoratore a voler restare in servizio dopo il raggiungimento dei requisiti per la pensione che cosa prevede la legge Fornero?
La prima distinzione riguarda il tipo di requisito per la pensione: la normativa infatti è diversa a seconda che l’accesso alla pensione avvenga per età è per anni di contributi. Nel primo caso facciamo riferimento a quanto spiegato dalla Sezioni Unite della Cassazione nella sentenza numero 17589/2015 sul tenore della disciplina per il lavoro fino a 70 anni e il divieto di licenziamento con pensionamento forzato. I giudici infatti hanno dato una interpretazione ristretta della legge specificando che l’articolo 24 della riforma Fornero non ha attribuito al lavoratore il diritto di rimanere al lavoro fino a 70 anni, dopo aver raggiunto i requisiti per la pensione di vecchiaia ma si è limitato a prevedere la possibilità di valorizzare i periodi di lavoro svolto dopo la maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia, utilizzando i coefficienti di trasformazione anche per i contributi accumulati in “aggiunta” in modo da incentivare la permanenza in servizio.
Se però l’accesso alla pensione è garantito dagli anni di versamenti, il lavoratore può restare in servizio fino al raggiungimento dell’età pensionabile e non gli può venire imposto il pensionamento forzato.