Indennità Naspi, il quesito di un nostro lettore:
Gentilissima, ho trovato il suo contatto in rete e mi sembra decisamente (e non ce ne sono molti..anzi) sul pezzo relativamente al diritto alla naspi. Quello che devo chiederle e’ in merito al diritto alla Naspi di mia moglie ovvero:
- lavora come supplenze elementari
- nel 2016 giugno facciamo richiesta naspi
- è socia della mia società di persone (accomandante non lavoratore ed iscritta alla gestione dipendenti e non artigini o commercianti)
- ai tempi dovevamo dichiarare secondo richiesta Inps il reddito presunto da sas del 2016 ma essendo certi superasse essendo al 45% di quote non abbiamo fatto questa comunicazione pensando di non avere quindi diritto e che tutto si fermasse, poi a dicembre di quest’anno, dopo due anni, mi arriva comunicazione che la domanda e’ stata accolta con relativa liquidazione di 1400 euro e rotti
- a questo punto mi sorge il dubbio che ne abbia diritto (nonostante lo scorso 2017 non abbiamo fatto domanda)
- cerco on line e trovo questa circolare inps n.174 del 23/11/2017 che le allego, qui al punto 4.b.2 (inerente credo al mio caso) si dice che ora il reddito e’ ridotto a 4.800 ma nel solo per gli accomandanti iscritti alla gestione commercianti artigiani (che non e’ il caso di mia moglie essendo iscritta da sempre alla gestione dipendenti).
Quindi mi fa presupporre che mia moglie abbia diritto alla naspi anche se e’ socio accomandante a prescindere dal reditto presunto o reale oltre ai 4.800 proprio in quanto iscritta alla gestione dipendenti? Le chiedo davvero lumi e la ringrazio molto.
Risposta
La sospensione della prestazione opera nelle seguenti ipotesi:
- rioccupazione con contratto di lavoro subordinato di durata non superiore a sei mesi: l’indennità NASpI è sospesa per la durata del rapporto di lavoro. La sospensione opera d’ufficio, sulla base delle comunicazioni obbligatorie. Per l’individuazione del periodo di sospensione si considera la durata di calendario del rapporto di lavoro, prescindendo da ogni riferimento alle giornate effettivamente lavorate. Al termine di un periodo di sospensione di durata inferiore o pari a sei mesi l’indennità riprende ad essere corrisposta per il periodo residuo spettante al momento in cui l’indennità stessa era stata sospesa (circ. 94 del 12/5/2015);
- nuova occupazione all’estero, con contratto di durata non superiore a sei mesi, sia che si tratti di paesi appartenenti all’UE o con cui l’Italia abbia stipulato convenzioni bilaterali in tema di assicurazione contro la disoccupazione, sia che si tratti di paesi extracomunitari;
- omessa comunicazione all’INPS del reddito annuo presunto, entro un mese dall’inizio della nuova attività di lavoro subordinato non superiore in durata a sei mesi.
Comunicazione reddito presunto
A chiarire il concetto di nuova occupazione è la circolare n.
La circolare sopra menzionata, chiarisce gli obblighi del lavoratore che trova nuova occupazione durante la percezione della Naspi, sempre considerando che il reddito percepito sia inferiore al limite stabilito dalla normativa. Il lavoratore dovrà comunicare all’ente l’inizio dell’attività lavorativa entro un mese dall’inizio, con indicazione del reddito presunto annuo.
Il datore di lavoro dovrà essere diverso da quello in cui era impiegato che ha dato diritto alla Naspi, non ci devono essere rapporti di collegamento con società in cui i proprietari sono le stesse persone.
L’indennità di disoccupazione indennizzata viene ridotta dell’80%, il calcolo viene effettuato direttamente dall’ente con l’obbligo del lavoratore di presentare la dichiarazione dei redditi.
Quindi, nel caso in cui il lavoratore in corso di NASpI inizi un’attività lavorativa con redditi sotto i minimi previsti, deve comunque informare l’INPS, che ridurrà la NASpI in maniera proporzionale.
Naspi e comunicazione del reddito
In caso di mancata comunicazione del reddito, laddove il rapporto di lavoro sia di durata pari o inferiore a sei mesi, si applica l’istituto della sospensione di cui all’art. 9 comma 1 del d. lgs. n. 22 del 2015 ; laddove il rapporto sia di durata superiore a sei mesi o a tempo indeterminato si applica l’istituto della decadenza.
Leggi anche: Possibile accedere alla Naspi con reddito di partecipazione agli utili?
Conclusione
In riferimento alla NASPI, viene considerato in reddito in generale, indipendentemente se si svolge un lavoro come parasubordinato, subordinato o con partita iva. Come stabilisce la normativa non c’è incompatibilità se si resta all’interno di determinati paletti di reddito: 8.000 euro annui per il lavoro subordinato o parasubordinato, 4.800 euro per il lavoro autonomo.
Se hai domande o dubbi, contattami: [email protected]
“Visto il sempre crescente numero di persone che ci scrivono vi chiediamo di avere pazienza per la risposta, risponderemo a tutti