Basta una veranda per qualificare un’abitazione come immobile di lusso e far decadere il proprietario dalla possibilità di chiedere i benefici prima casa? Non in maniera assoluta ma la Cassazione (con ordinanza n. 4592, pubblicata il 28 febbraio scorso) ha preso una posizione chiara spiegando che anche la superficie della veranda deve essere conteggiata. Non è vero quindi che tutte le case con veranda sono di lusso ma se con la metratura di questo spazio accessorio si superano i 240 mq allora questo accade con la conseguenza, sul piano fiscale, della perdita del diritto ai benefici prima casa.
Benefici prima casa su immobili di lusso: cosa dice la legge sulla superficie da considerare
In base al D.M. Lavori pubblici 2 agosto 1969, uno dei requisiti per stabilire se un immobile possa definirsi di lusso attiene alla superficie dello stesso che non deve essere superiore a 240 mq appunto. Per legge sono espressamente esclusi dal computo metrico balconi, terrazzi, cantine, box auto, soffitte e scale. Ma attenzione perché per quanto riguarda le terrazze c’è da fare un ulteriore chiarimento e distinzione.
Nel caso in analisi infatti i giudici della Corte di Cassazione hanno accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate nei confronti di un contribuente che aveva acquistato un immobile situato al sesto piano di un edificio, con terrazza al piano superiore usufruendo dei benefici prima casa. I giudici della Corte Suprema hanno ritenuto che in questo caso che l’immobile acquistato doveva essere considerato di lusso perché la terrazza era usata e accatastata come veranda.
La decisione dei giudici ermellini, a ben vedere, non è contraria alle disposizioni della legge richiamata: non nega quanto previsto ma dà rilevanza all’utilizzo che si fa della superficie esterna.
Si ricorda, in conclusione, per dovere di completezza che per poter beneficiare del bonus prima casa devono ricorrere i seguenti requisiti:
– l’immobile non deve essere di lusso;
– l’immobile deve essere situato nel Comune dove il contribuente ha fissato (o fisserà entro 18 mesi) la residenza o dove ha sede l’attività lavorativa;
– nell’atto di compravendita il contribuente deve dichiarare di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge, di altra casa adibita ad abitazione nel Comune in cui è ubicato l’immobile acquistato;
– nell’atto di compravendita il contribuente deve dichiarare di non essere titolare, su tutto il territorio nazionale, di altra casa di abitazione per ha quale ha fruito delle agevolazioni prima casa.