La casa di riposo per anziani appare oggi una soluzione quasi obbligata per tante famiglie: l’aspettativa di vita che si è alzata, congiuntamente ai ritmi di lavoro frenetici e ai tanti impegni, sono complici di questa scelta impegnativa in molti casi non solo emotivamente ma anche economicamente. Le strutture private per anziani infatti sono in media piuttosto costose. Ecco perché diversi lettori da tutta Italia ci hanno scritto per conoscere quali regole vigono per la detrazione fiscale delle rette per le case di riposo di genitori o altri familiari anziani (a carico fiscalmente o non).
Casa di riposo anziani: quali spese si possono detrarre e come
Occorre in primis fare una distinzione importante sul tipo di spese detraibili. Non si possono infatti scaricare le spese di vitto e alloggio nella casa di riposo. Ecco perché la fattura della retta pagata dovrà contenere indicazione precisa delle singole voci di spesa distinguendo gli importi destinati a cure mediche e paramediche. Solitamente le strutture rilasciano questa dichiarazione dettagliata annualmente. Le spese sanitarie sostenute per trattamenti medici eseguiti da pazienti in casa di riposo devono essere documentate da scontrino fiscale parlante per essere scaricabili. Ma quale percentuale della quota di spesa sanitaria nella casa di riposo su può detrarre?
La risposta dipende da tre fattori:
– stato di salute del paziente;
– soggetto beneficiario della detrazione;
– circostanza che l’anziano nella casa di riposo sia fiscalmente a carico oppure no.
Ecco i tre casi che si possono prospettare.
Disabile in casa di riposo: i costi che si possono detrarre e tre casi
Secondo quanto disposto dall’articolo 10, comma 1, lett. b, del DPR 917/1986, le persone disabili oppure invalide possono dedurre integralmente i costi sanitari sostenuti e certificati nella dichiarazione annuale rilasciata dall’ente gestore della struttura.
Le persone non autosufficienti “nel compimento degli atti della vita quotidiana” (ma non invalide) possono detrarre il 19% delle spese sanitarie certificate (art. 15, comma 1, lett. c, del DPR 917/1986). In questo caso i familiari che sostengono la spese in conto dell’anziano possono detrarre il 19% solo se il soggetto è fiscalmente a carico.
Chiudiamo con l’ultima ipotesi prevista, ovvero quella di ospite in casa di riposo non disabile e non fiscalmente a carico: è ammessa la detrazione del 19% delle spese sanitarie fino ad un tetto massimo di 2100 euro (corrispondenti quindi a 399 euro) e a patto che il reddito del contribuente che sostiene la spesa non superi 40 mila euro lordi annui. In questo caso quindi, fiscalmente, risulta più conveniente che sia l’ospite della casa di riposa stesso a scaricare la spesa in modo da non incontrare i suddetti limiti.
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