Mancano pochi giorni alle festività pasquali, e ci sorge il dubbio di come saranno considerate in busta paga. Pasqua è rossa da calendario ma viene pagata? Il lunedì di Pasquetta come viene considerato? Queste sono le domande più comuni, ma andiamo per ordine e facciamo chiarezza.
Le festività pasquali in busta paga, sono trattate diversamente se si tratta di operai e impiegati, nonché tra lavoratori ai quali si applica un CCNL o un altro.
La normativa vigente, prevede come giornate festive le domeniche e le festività nazionali e infrasettimanali, i classici giorni segnati rosso dal calendario.
Il lunedì di Pasquetta è una festività infrasettimanale
Le festività nazionali e infrasettimanali sono regolate dalla Legge 27 maggio 1949 n. 260, dalla Legge 5 marzo 1977 n. 54 e dal D.P.R. 28 dicembre 195 n. 792. In questi giorni al lavoratore spetta l’astensione dal lavoro retribuita dal datore di lavoro.
Questo diritto spetta sia agli operai che agli impiegati.
Festività Pasqua e Pasquetta in busta paga degli impiegati
La normativa del lavoro vigente, stabilisce che per gli impiegati, la festività coincidente con la domenica, è una giornata pagata in più, in quanto c’è una coincidenza tra il giorno di riposo con la festività.
Anche se la giornata della Santa Pasqua, capita di domenica, non comporta quote aggiuntive della retribuzione, salvo diverse disposizioni specifiche previste dal CCNL.
Anche il lunedì di Pasquetta, che è una festività infrasettimanale, viene pagata come normale retribuzione, e il lavoratore ha il diritto di assentarsi dal lavoro.
Riepilogando il lunedì di Pasquetta, il lavoratore ha il diritto di assentarsi dal lavoro, e percepisce ugualmente la retribuzione normale mensile, mentre la domenica di Pasqua è trattata come una normale domenica di assenza da lavoro.
Festività pasquali in busta paga degli operai
Essendo gli operai dei lavoratori retribuiti in misura oraria, i giorni della domenica di Pasqua e del lunedì in Pasquetta sono considerati come assenze da lavoro giustificate per le quali si ha diritto sia ad astenersi dal lavoro che a ricevere la retribuzione spettante.
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