Per i lavoratori autonomi, l’Inps ha pubblicato la circoalre n. 66 del 20 aprile 2018, che stabilisce le condizioni e le modalità di fruizione dell’indennità di maternità e paternità nei casi di adozione o affidamento preadottivo per i lavoratori iscritti alla Gestione separata (d’articolo 2, comma 26, della legge 335/1995).
Ferie e permessi non goduti per maternità, si perdono? | La Redazione risponde
Lavoratori autonomi: la circolare INPS
Il decreto ministeriale 24 febbraio 2016 ha modificato l’articolo 2 del decreto ministeriale 4 aprile 2002 prevedendo che, a decorrere dal 20 aprile 2016, i lavoratori iscritti alla Gestione separata, genitori adottivi o affidatari, possono fruire dell’indennità di maternità, pari a 5 mesi, a prescindere dall’età del minore al momento dell’adozione o dell’affidamento preadottivo.
Indennità di maternità: modalità di pagamento
4.1 Pagamento dell’indennità di maternità per periodi da 0 a tre mesi per i casi di adozione e affidamento preadottivo nazionale per minori di età superiore ai 6 anni al momento dell’adozione o dell’affidamento preadottivo e per periodi da 0 a tre mesi precedenti l’ingresso in famiglia per i casi di adozione internazionale ai lavoratori collaboratori coordinati continuativi ed equiparati della Gestione separata
4.2 Pagamento dell’indennità di maternità per periodi da 0 a tre mesi per i casi di adozione e affidamento preadottivo nazionale per minori di età superiore ai 6 anni al momento dell’adozione o dell’affidamento preadottivo e per periodi da 0 a tre mesi precedenti l’ingresso in famiglia per i casi di adozione internazionale ai ricercatori
4.3 Pagamento dell’indennità di maternità per periodi da 0 a tre mesi per i casi di adozione e affidamento preadottivo nazionale per minori di età superiore ai 6 anni al momento dell’adozione o dell’affidamento preadottivo e per periodi da 0 a tre mesi precedenti l’ingresso in famiglia per i casi di adozione internazionale per lavoratori liberi professionisti/associati in partecipazione della gestione separata
Regime fiscale della prestazione
Le lavoratrici iscritte alla Gestione separata, madri adottive o affidatarie, possono fruire dell’indennità di maternità per un periodo di 5 mesi, secondo le modalità e le condizioni stabilite nel decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 4 aprile 2002.
La riforma, entrata in vigore a decorrere dal 20/4/2016, ha introdotto le seguenti novità:
- per i casi di adozione e affidamento preadottivo nazionale, la possibilità di chiedere l’indennità di maternità anche per i minori di età superiore ai 6 anni al momento dell’adozione o dell’affidamento preadottivo;
- per i casi di adozione e affidamento preadottivo internazionale, la decorrenza del periodo indennizzabile dall’ingresso del minore in Italia e non più dall’ingresso in famiglia, con possibilità di fruire di tale periodo anche prima dell’ingresso in Italia nei casi di permanenza all’estero finalizzata all’incontro con il minore ed agli adempimenti correlati alla procedura di adozione.
Premesso quanto sopra, si forniscono di seguito le istruzioni operative per l’erogazione delle indennità di maternità/paternità in favore delle lavoratrici e dei lavoratori iscritti alla Gestione separata, che hanno fruito di periodi indennizzabili.
i precisa che la riforma non ha innovato alcunché riguardo agli affidamenti non preadottivi; per tali eventi, quindi, le lavoratrici e i lavoratori iscritti alla Gestione separata non possono fruire della tutela di maternità/paternità di cui trattasi.
Al fine di consentire ai lavoratori in argomento la presentazione delle domande di maternità/paternità secondo quanto disposto dal citato decreto ministeriale, è stato aggiornato l’applicativo per l’invio telematico delle domande medesime.
Adozione o affidamento preadottivo nazionale
La lavoratrice iscritta alla Gestione separata, in presenza dei requisiti di legge[2], ha diritto all’indennità di maternità per i cinque mesi decorrenti dalla data di ingresso del minore in famiglia (cfr. da ultimo la circolare n. 42/2016, par. 1).
Prima della riforma dell’articolo 2 in argomento l’indennità di maternità in caso di adozione o affidamento preadottivo era riconosciuta a condizione che il minore, all’atto dell’adozione e dell’affidamento, non avesse superato i 6 anni di età.
A seguito della riforma il predetto limite di età del minore è stato eliminato.
Pertanto, per gli ingressi in famiglia che si sono verificati a partire dal 20 aprile 2016 (data di entrata in vigore della riforma), l’indennità di maternità, accertati tutti gli altri requisiti di legge, è corrisposta anche per i minori adottati/affidati che hanno più di 6 anni di età. Il trattamento economico, analogamente a quanto previsto per le lavoratrici dipendenti, spetta per l’intero periodo, anche se durante la fruizione dello stesso il minore raggiunga la maggiore età.
Adozione o affidamento preadottivo internazionale
Nei casi di adozione o affidamento preadottivo internazionale, le lavoratrici iscritte alla Gestione separata hanno diritto all’indennità di maternità per un periodo pari a cinque mesi e un giorno, a prescindere dall’età del minore all’atto dell’adozione o dell’affidamento. L’indennità è corrisposta per l’intera durata del periodo di maternità anche nel caso in cui, dopo l’adozione/affidamento, il minore raggiunga la maggiore età durante il periodo indennizzabile.
Prima della riforma dell’articolo 2 del D.M. 4 aprile 2002, l’indennità spettava dall’ingresso del minore nella famiglia della lavoratrice.
Con la riforma dell’articolo 2 di cui trattasi, vengono estese alle lavoratrici in argomento le modalità di fruizione previste per le lavoratrici dipendenti dall’articolo 26, commi 2, 3 e 5, del T.U. sulla maternità e paternità.
Ne consegue che, anche per le lavoratrici iscritte alla Gestione separata, il periodo indennizzabile (pari a cinque mesi e un giorno) per adozione/affidamento preadottivo internazionale decorre dall’ingresso in Italia (non più in famiglia) del minore.
Si precisa che la data di ingresso del minore in Italia risulta dall’autorizzazione rilasciata, a tal fine, dalla Commissione per le adozioni internazionali (CAI) presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (art. 32, L. 184/1983). Tale giorno di ingresso in Italia del minore si aggiunge al periodo indennizzabile di maternità, pari quindi complessivamente a cinque mesi e un giorno.
Il periodo indennizzabile può essere fruito, anche parzialmente, per i periodi di permanenza all’estero finalizzati all’incontro della lavoratrice con il minore.
I periodi di permanenza all’estero correlati alla procedura adottiva sono certificati dall’Ente autorizzato, che ha ricevuto l’incarico di curare la procedura di adozione; pertanto, la domanda di indennità di maternità, relativamente ai suddetti periodi, dovrà essere corredata della menzionata certificazione.
A tal proposito, infatti, si ricorda che ai fini dell’individuazione del requisito contributivo e della liquidazione dell’importo giornaliero dell’indennità di maternità, il periodo di maternità è sempre considerato come periodo unico. Pertanto, anche in caso di fruizione frazionata del periodo di maternità dovuta alla permanenza all’estero finalizzata all’incontro della lavoratrice con il minore, il requisito contributivo delle tre mensilità (versate o dovute) va accertato una sola volta e con riferimento ai dodici mesi antecedenti al mese di inizio del periodo indennizzabile; i medesimi dodici mesi sono presi a riferimento per il calcolo dell’indennità giornaliera di maternità.
Si evidenzia che l’indennità, anche per i periodi di permanenza all’estero, è in ogni caso erogabile dopo l’ingresso in Italia del minore autorizzato dalla CAI, analogamente a quanto previsto per i lavoratori dipendenti.
I periodi di maternità non utilizzati antecedentemente all’ingresso del minore in Italia possono essere fruiti, anche in modo frazionato, entro i cinque mesi decorrenti dal giorno successivo all’ingresso medesimo. Tuttavia il requisito contributivo e l’importo dell’indennità rimane lo stesso accertato all’inizio del periodo indennizzabile.
Indennità di paternità in caso di adozione e affidamento preadottivo
La riforma trova applicazione anche con riferimento ai padri lavoratori iscritti alla Gestione separata, i quali, come noto, hanno diritto all’indennità di paternità per i periodi indennizzabili non fruiti dalla lavoratrice madre nei seguenti casi previsti dall’articolo 3 del D.M. 4 aprile 2002:
- morte o grave infermità della madre;
- abbandono del figlio o affidamento esclusivo del figlio al padre;
- rinuncia della madre lavoratrice all’indennità (rinuncia possibile nei soli casi di adozione/affidamento).
In presenta di tali eventi, il diritto all’indennità è riconosciuto ai padri alle stesse condizioni previste per le madri lavoratrici iscritte alla Gestione separata.