L’autocertificazione del lavoratore in malattia è servita, per assenze brevi dal lavoro, a snellire la procedura. E’ il medico curante ad inviare telematicamente il certificato del lavoratore in malattia. Ma attenzione perché ci sono regole particolari per malattie lunghe in caso di dipendenti pubblici.
In particolare l’articolo 55-septies, DLT 30/03/2001, n. 165, affrontando la questione dei controlli sulle assenze dei lavoratori del pubblico impiego stabilisce che: “nell’ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell’anno solare, l’assenza viene giustificata esclusivamente mediante certificazione medica rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.
Assenza prolungata per depressione: servono comunque certificazioni?
Supponiamo il caso di un dipendente pubblico che, per problemi di depressione maggiore, sia in malattia e in cura presso un centro di salute mentale. Il medico fiscale che eseguirà la visita a domicilio dovrà limitarsi ad accertare la veridicità della depressione o dovrà pretendere certificazione del CSM? Fermo restando quanto riportato sopra in linea generale per le assenze per malattie prolungate oltre i dieci giorni, quello dell’assenza in malattia per depressione è un caso particolare. Il soggetto, infatti, non è tenuto in maniera stretta al rispetto delle fasce di reperibilità se l’attività fuori casa può essere vista in un’ottica di miglioramento del suo stato di salute e mentale (ad esempio fare una passeggiata all’aria aperta).
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