In caso di chiusura per ferie estive l’azienda, non avendo verosimilmente incassi vista l’interruzione dell’attività, è tenuta lo stesso a versare i contributi per i dipendenti in ferie? Si. Tuttavia la legge prevede una deroga sulla scadenza dei pagamenti contributi alle casse dell’Inps proprio tenendo conto del fermo dell’attività in estate. L’istituto di riferimento è il cd differimento contributivo per le ferie collettive.
Differimento contributivo: quando opera la sospensione dei versamenti
In parole semplici possiamo definire il differimento contributivo come uno strumento a disposizione delle aziende per compensare la chiusura dell’attività nel periodo estivo o stagionale.
Vediamo più nello specifico quanto tempo concede alle aziende il differimento contributivo.
Di norma i pagamenti vanno effettuati entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui è scaduto l’ultimo periodo di paga a cui si riferisce la denuncia. Ricorrendo al differimento contributivo in sostanza il datore ha a disposizione la proroga di un mese. Il differimento riguarda sia il termine di versamento dei contributi con modello F24 sia la presentazione dell’Uniemens.
Differimento contributivi e ripensamenti: due casi particolari
Va detto inoltre che la domanda di differimento dei contributi non è vincolante. Supponiamo il caso di un imprenditore che si prepari alla chiusura aziendale per ferie ma si renda conto in un secondo momento di poter far fronte agli adempimenti contributivi: egli potrà pagare entro la regolare scadenza senza usufruire della proroga a disposizione.
Diverso è invece il caso dell’azienda che fa domanda di rinvio della scadenza dei contributi mentendo però in merito alla chiusura per ferie.
La domanda va fatta in via telematica tramite invio del modulo 445 accessibile al proprio cassetto previdenziale: occorre avere a disposizione il numero di matricola dell’azienda per confermare i dati dell’attività. Bisognerà altresì indicare il mese e l’anno di chiusura aziendale per ferie collettive e la data entro la quale si intende provvedere agli adempimenti fiscali. Supponiamo, caso più comune, che l’azienda chiuda per ferie estive ad agosto: i contributi di luglio, in caso di differimento, slitteranno al 16 settembre. Il versamento nel mese di settembre andrà fatto in un’unica soluzione e con maggiorazione degli interessi calcolati al momento della comunicazione Inps.
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