Permessi 104, la retribuzione piena vale sia per i dipendenti pubblici che privati?

La sentenza numero 20684 che dichiara illegittima la decurtazione dei premi produttività per i lavoratori che usufruiscono di permessi 104 si applica sia al settore pubblico che privato?
7 anni fa
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La richiesta di informazioni che ci ha rivolto via email una lettrice in merito ai permessi 104 e ai premi produttività ci dà modo di chiarire la portata della sentenza numero 20684 del 13 ottobre 2016. Analizziamo quindi che cosa prevede il dispositivo sopra citato e a quali lavoratori si applica.

La domanda che ci ha posto Michela M. riguarda la legittimità della decurtazione dei premi produttività dai permessi 104/92 prevista in un accordo aziendale che, alla voce, erogazione, recita:

“hanno diritto al premio:
a) tutti i dipendenti sia a contratto a tempo indeterminato che determinato;
b) le lavoratrici in maternità per il periodo di astensione obbligatoria;
c) i dipendenti part-time in proporzione al lavoro effettivamente prestato;

Non saranno invece utili al conteggio del premio, i periodo usufruiti a titolo di congedo straordinario, aspettative non retribuite e permessi usufruiti in relazione alla 104/92”.

Premi produzione e retribuzione permessi 104: analisi sentenza sulle decurtazioni

La sentenza numero 20684 del 13 ottobre 2016, come abbiamo già visto, ha equiparato, sotto il profilo della retribuzione, i permessi 104 ai riposi delle lavoratrici madri. Il caso specifico all’esame dei giudici riguardava un ricorso presentato dall’Inps, e respinto dalla Cassazione, con il quale l’ente pretendeva di non riconoscere al proprio dipendente che aveva legittimamente usufruito dei tre giorni di permesso, la parte di retribuzione relativa al raggiungimento dei premi di produttività.

Premi produttività a chi usufruisce per i permessi 104: vale anche per i lavoratori privati?

Il caso specifico presentato ai giudici di Cassazione riguardava un dipendente pubblico.

Vi è peraltro un passaggio della sentenza, che spiega le motivazioni del ricorso dell’Inps, in cui viene precisato che l’ente ha denunciato la “violazione di legge degli artt. 2, comma 3 ter, d.l. 27.8.1993, n. 324 (convertito in legge 27.10.1993, n. 423), 33, comma 3, legge 5.2.1992, n. 104 in relazione agli artt. 7, u.co., legge 30.12.1971, n. 1204 ed 8 legge 9.1.1977, n. 903 nonché dell’art. 18 legge 9.3.

1989, n. 88 (come modificato dal d.l. 29.3.1991, n. 103, convertito in legge 1.6.1991, n. 166) in relazione all’art. 2, comma 3 ter, d.l. n. 324 del 1993 per aver trascurato, la Corte territoriale, le peculiarità dei settore pubblico rispetto al settore privato (in quanto, nell’ambito del primo, il dipendente che si assenta per fruire dei permessi per assistere parenti affetti da handicap grave percepisce le normale retribuzione dal proprio datore di lavoro nonché il versamento della contribuzione effettiva, mentre nel settore privato vi è il pagamento di una indennità sostitutiva della retribuzione da parte dì soggetto diverso dal datore di lavoro, nella specie l’ente previdenziale, con riduzione delle ferie e della tredicesima mensilità, e il riconoscimento della contribuzione figurativa) nonché la funzione dei compensi incentivanti (strettamente connessi alla valutazione dell’effettivo impegno profuso nel conseguimento degli obiettivi fissati dall’ente)”.

Vista la conclusione a cui sono giunti i giudici in ogni caso, con il rigetto del ricorso dell’Inps, non c’è motivo di pensare che vi possa essere una disparità di trattamento in questo senso tra dipendenti pubblici e privati.
In risposta alla nostra lettrice, quindi, confermiamo che i compensi incentivanti devono essere corrisposti per intero al dipendente (pubblico o privato) per i giorni in cui ha usufruito dei permessi per l’assistenza al familiari in stato di grave infermità o affetti da handicap. Nella missiva però viene riportato l’accordo aziendale: resta fermo in effetti che con la contrattazione di secondo livello (a livello aziendale) possono essere fissati dei criteri diversi per il riconoscimento, al personale e ai dirigenti che partecipano alla elaborazione e realizzazione dei progetti, dei compensi incentivanti la produttività.
Nel caso specifico consigliamo quindi di rivolgersi al sindacato al fine di ottenere spiegazioni in merito alla sentenza della Cassazione, perché, qualora il contratto preveda delle integrazioni contrattuali con la specifica dei permessi legge 104 e il compenso dei premi di produttività, devono essere attuate le norme firmate all’atto dell’assunzione.

Alessandra De Angelis

In InvestireOggi.it sin dal 2010, svolge il ruolo di Caporedattrice e titolista, e si occupa della programmazione e selezione degli argomenti per lo staff di redazione.
Classe 1982, dopo una laurea in giurisprudenza lavora all’estero per poi tornare in Italia. Cultrice dell'arte della scrittura nelle sue diverse declinazioni, per alcuni anni si è anche occupata di Content Seo per alcune aziende del milanese.

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