Pensione anticipata quota 41: quando è possibile l’accesso per i disoccupati da contratto a termine?

La quota 41 spetta ai lavoratori con contratto a tempo determinato che perdono il lavoro a causa di licenziamento?
7 anni fa
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Gentile Redazione,

sono nato il 14 02 1956 e sono un lavoratore precoce avendo versato due anni di contributi prima del diciannovesimo anno con totale 2150 contributi settimanali al 31 ottobre 2017. Ho esaurito il periodo Naspi con i tre mesi di inoccupazione il 31 gennaio 2018. Il mio era un contratto a termine ma prima che scadesse ho subito un licenziamento per riduzione personale. Avendo fatto domanda a gennaio 2018 ho diritto all’uscita anticipata con 41 anni maturati? E quando è la decorrenza? Grazie.

 

La quota 41 per i lavoratori precoci ha fatto molto discutere per quel che riguarda i disoccupati per scadenza di contratto a termine.

La normativa, infatti, per i lavoratori disoccupati, prevede che è possibile accedere al beneficio solo per i lavoratori dipendenti in stato di disoccupazione per cessazione del rapporto di lavoro a seguito di licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale e che non percepiscono più da almeno tre mesi la prestazione per la disoccupazione loro spettante. Questo, ovviamente, preclude la possibilità di accesso ai lavoratori precoci che si trovano in stato di disoccupazione a causa della scadenza di un contratto a termine.

Ma cosa accade se il lavoratore con contratto a termine viene licenziato prima della scadenza del contratto? In questo caso si trova nella possibilità di poter fruire della quota 41 se è in possesso degli altri requisiti richiesti (almeno 12 anni di contributi derivanti da lavoro effettivo versati prima del compimento dei 19 anni e almeno 41 anni di contributi versati) poiché la normativa non specifica che il beneficio è limitato ai lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato. Per poter accedere alla quota 41 come lavoratore disoccupato, infatti, la perdita del lavoro deve essere stata involontaria e la scadenza di un contratto a termine non è una perdita involontaria poiché il lavoratore è pienamente consapevole che alla scadenza del contratto quest’ultimo potrebbe non essere rinnovato.

Discorso diverso, sempre secondo la normativa, per i lavoratori con contratto a termine che perdono il lavoro a causa di licenziamento o dimissioni per giusta causa, perché in questo caso rientrano nel beneficio.

Conclusioni

Nel suo caso, quindi, essendo stato licenziato e avendo fruito della Naspi spettante rientra nella  quota 41, a decorrere dal momento che matura 41 anni di contributi.

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