Per chi non è più in possesso della TV, si può chiedere la disdetta del canone Rai, esamineremo come fare e quali moduli inviare all’Agenzia delle Entrate, rispondendo ad un quesito di un nostro lettore:
Salve, chiedevo gentilmente come devo fare per disdetta canone tv che se rotto dopo che entrato fulmine se bruciato e l’ho buttato via, inoltre ho un modello isee pari a zero e sono disoccupata e ho 56 anni al 23 di questo mese e vivo sola e non posso permettermi di comprarlo nuovo, uso il mio pc portatile ora al posto della tv grazie cordialità.
Disdire l’abbonamento con la dichiarazione sostitutiva
I contribuenti titolari di un’utenza di fornitura di energia elettrica per uso domestico residenziale che vogliono disdire l’abbonamento, in quanto non detengono più apparecchi televisivi in alcuna dimora (ad esempio perché li hanno ceduti), devono presentare la dichiarazione sostituiva di non detenzione compilando e inviando questo modello: dich_sost+_mod (Quadro A).
Non è più prevista la disdetta dell’abbonamento richiedendo il suggellamento dell’apparecchio tv.
Canone Rai 2018, chi ha diritto all’esenzione, le nuove disposizioni
Termini di presentazione della dichiarazione di non detenzione (Quadro A)
La dichiarazione di non detenzione (Quadro A), per avere effetto per l’intero anno, deve essere presentata a partire dal 1° luglio dell’anno precedente ed entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento. La dichiarazione presentata dal 1° febbraio ed entro il 30 giugno dell’anno di riferimento ha effetto per il canone dovuto per il semestre luglio-dicembre del medesimo anno.
Esempio per l’anno 2018
La dichiarazione presentata
- dal 1° luglio 2017 al 31 gennaio 2018 esonera dal pagamento per l’intero anno 2018;
- dal 1° febbraio al 30 giugno 2018 esonera dal pagamento per il secondo semestre (luglio-dicembre 2018).
La dichiarazione sostitutiva (Quadro A) va presentata ogni anno se continua a sussistere la non detenzione dell’apparecchio tv.
Termini di presentazione della dichiarazione di presenza di altra utenza elettrica per l’addebito (Quadro B)
La dichiarazione di presenza di altra utenza elettrica per l’addebito (Quadro B) può essere presentata in qualunque momento dell’anno e non deve essere ripresentata annualmente. Ha effetto, ai fini della determinazione del canone dovuto, in base alla data di decorrenza dei presupposti attestati.
Se i presupposti ricorrono dal 1° gennaio dell’anno di presentazione della dichiarazione sostitutiva il canone non è dovuto a partire dal primo semestre dell’anno.
Se i presupposti ricorrono dal 2 gennaio al 1° luglio dell’anno di presentazione della dichiarazione sostitutiva il canone non è dovuto a partire dal secondo semestre dell’anno.
Se i presupposti ricorrono da una data successiva al 1° luglio il canone non è dovuto a partire dal primo semestre dell’anno successivo.
Se i presupposti ricorrono da una data antecedente al 1° gennaio dell’anno di presentazione, può essere indicato, convenzionalmente, il 1° gennaio dell’anno di presentazione con effetto dal 1° semestre dell’anno di presentazione.
La corretta presentazione della dichiarazione interrompe l’addebito del canone dalla prima rata utile successiva alla ricezione della stessa.
Fonte: Agenzia delle Entrate