Buongiorno,
con la presente sono a porgerLe il seguente quesito:
Premesso che il sottoscritto ha già usufruito del Congedo Straordinario di due anni dal lavoro L.104 per l’assistenza a mia madre disabile grave, si chiede se ne possa usufruire, alle medesime condizioni, anche mia sorella, lavoratrice dipendente, per l’assistenza alla stessa persona.
Rimango in attesa di un Vs. cortese riscontro e porgo i più cordiali saluti.
Il congedo straordinario è un periodo di assenza dal lavoro retribuito concesso ai lavoratori dipendenti che assistono familiari con disabilità grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3, legge 5 febbraio 1992, n.
Il congedo straordinario viene concesso secondo un ordine di priorità e spetta ai figli solo qualora siano mancanti il coniuge convivente o i genitori della persona disabile. I figli per poter fruire del congedo devono convivere con il genitore disabile.
È possibile richiedere fino a un massimo di due anni di congedo straordinario nell’arco della vita lavorativa: tale limite è complessivo fra tutti gli aventi diritto per ogni disabile grave.
Il congedo straordinario e i permessi retribuiti per assistere familiari disabili non possono essere riconosciuti a più di un lavoratore per l’assistenza alla stessa persona disabile in situazione di gravità poiché il congedo straordinario, secondo il decreto legislativo 119 del 18 luglio 2011, è rilasciato ad un Referente Unico.
Per rispondere, quindi alla sua domanda, se lei ha già fruito del congedo straordinario biennale retribuito per assistere sua madre non può fruirne anche sua sorella per assistere lo stesso disabile.
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“Visto il sempre crescente numero di persone che ci scrivono vi chiediamo di avere pazienza per la risposta, risponderemo a tutti”