A domanda può richiedere l’accredito dei contributi figurativi per la durata dell’astensione obbligatoria di entrambe le maternità (quindi 10 mesi).
Prima questa facoltà era limitata agli eventi di maternità verificatisi dopo il 1994, ma con l’articolo 86, comma 2, lettera J, si è chiesto l’annullamento di questa limitazione rendendo possibile l’accredito dei periodi di maternità che si sono verificati al di fuori di un rapporto di lavoro, indipendentemente dal periodo in cui si è verificato l’evento e dalla circostanza che lo stesso si sia verificato prima o dopo un rapporto di lavoro.
Le condizioni per potersi far riconoscere questi periodi figurativi per maternità è che il lavoratore possa far valere almeno 5 anni di contributi versati per attività lavorativa subordinata.
In questo modo non dovrà versare nessun contributo volontario e potrà recuperare le settimane di contribuzione mancante attraverso i contributi figurativi. Ma deve presentare domanda all’Inps.
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