Effetti della Malattia in busta paga, decurtazione tredicesima, quattordicesima e TFR, è legittimo?

Periodo di malattia, quali effetti ha in busta paga e perchè in alcuni casi vengono detratte tredicesima, quattordicesima e TFR?
6 anni fa
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Malattia e decurtazione di tredicesima, quattordicesima e TFR, il quesito di un nostro lettore:

Buongiorno, ho appena letto suo articolo riguardo decurtazione della 13 esima e 14 esima mensilità per chi ha usufruito dei permessi legge 104.  Le vorrei chiedere se la decurtazione della 13 esime 14 esima mensilità e quote TFR è  legittima durante periodo di malattia per infortunio. Fuori dal lavoro ho avuto infortunio di rottura crociato con interessamento del collaterale e menisco, ho dovuto subire intervento chirurgico e sono rimasto assente dal lavoro per circo un anno. Secondo il datore di lavoro non ho diritto alla 13/14 mensilità e quote del tfr. Secondo lei e corretto? La ringrazio anticipatamente, cordiali saluti attendo suo gentile riscontro.

Analizziamo gli effeti della malattia in busta paga, e se la decurtazione della tredicesima, quattordicesima e del TFR è legittima.

Malattia e base di calcolo della tredicesima mensilità

Analizziamo gli elementi su cui viene calcolata la tredicesima mensilità.

La tredicesima si compone di 12 ratei e si calcolano tenendo conto esclusivamente della retribuzione globale ordinaria costituita in via generale, da:

  • paga base prevista dal Contratto Collettivo Nazionale dei Lavoratori;
  • dall’indennità di contingenza;
  • dall’EDR ossia dall’elemento distinto dalla retribuzione (EDR);
  • dagli aumenti periodici o scatti di anzianità;
  • dal superminimo individuale o contrattuale;
  • dalle indennità di mansione;
  • dagli eventuali premi di produttività e dalle provvigioni e da altre voci eventualemente stabile all’interno dei vari C.C.N.L.

Sono invece generalmente esclusi dal calcolo della tredicesima gli straodinari, le trasferte, i rimborsi spese, altre indennità varie.

I ratei della tredicesima maturano anche nei casi di particolari periodi di assenza, per: Ferie; Malattia; Infortunio; Maternità; Congedo Matrimoniale; Cassa Integrazione; Riposo giornaliero per allattamento.

I ratei non si calcolano in relazione a: lavoro straordinario (diurno e notturno); indennità per ferie non godute; aspettativa.

Il calcolo dei ratei oltre a tener conto del periodo effettivamente lavorato dal lavoratore (1° gennaio – 31 dicembre), deve tener conto dell’orario di lavoro svolto.

Gli stessi parametri valgono per il calcolo della quattordicesima mensilità.

TFR e malattia

In riferimento al TFR, il comma 3 dell’art. 2120 del codice civile stabilisce che“In caso di sospensione della prestazione di lavoro nel corso dell’anno per una delle cause di cui all’art. 2110 (infortunio, malattia, gravidanza, puerperio), nonché in caso di sospensione totale o parziale per la quale sia prevista l’integrazione salariale, deve essere computato nella retribuzione imponibile del TFR. L’equivalente della retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro”.

Voci che vengono computate nel calcolo del TFR:

  • Permessi: vengono computati ai fini del TFR solo qualora spetti una retribuzione;
  • Malattia: il periodo viene considerato come lavorato ai fini del TFR, computando la retribuzione normale a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto (art. 2120 C.C.);
  • Malattia e puerperio: il periodo viene considerato come lavorato ai fini del TFR, computando la retribuzione normale a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto (art. 2120 C.C.)
  • Infortunio: il periodo viene considerato come lavorato ai fini del TFR, computando la retribuzione normale a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto (art. 2120 C.C.)

Voci che non vengono computate ai fini del TFR

  • Servizio di leva e servzio civile: non vengono computati ai fini del TFR (Corte Cost. 802/1988).

Come incide la malattia se si è superato il periodo di comporto

L’assenza per malattia, pur essendo un diritto del lavoratore, non può superare determinati limiti di giorni che permette la conservazione del posto di lavoro, periodo che tecnicamente viene definito periodo di comporto. Tale periodo è stabilito dal contratto collettivo nazionale di categoria.

In alcuni casi, è consentito al lavoratore, un periodo illimitato di assenza per malattia dal posto di lavoro, ovvero nei casi di infortunio sul lavoro o di malattia professionale così come ha chiarito da vaire sentenze della Corte di Cassazione.

Le assenze non si conteggiano nel comporto anche se la responsabilità di un aggravamento di una malattia preesistente sia imputabile al datore di lavoro.

Quindi, in questi casi, sempre se previsto dal CCNL di riferimento, la decurtazione della tredicesima, quattordicesima e quota TFR è legittima, in quanto è stato salvaguardato il posto di lavoro, pena il licenziamento, ma i periodi di comporto, sono considerati periodi non lavorativi e quindi decurtati dalle varie indennità sopra elencate.

Infortunio sul lavoro e malattia professionale

Quando si parla, invece, di infortunio sul lavoro e di malattia professionale, le assenze non rientrano nel periodo di comporto poiché non sono soggette ad un tetto massimo oltre il quale possa intervenire il licenziamento.

Per quanto riguarda la malattia professionale, essa può essere detratta dal periodo di comporto solo se viene stabilita la responsabilità del datore di lavoro nella malattia che deve avere un’origine professionale.

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