Il decreto Dignità prevede l’introduzione di sanzioni, fino al quadruplo di quanto ottenuto dalle imprese come agevolazioni, nel caso di delocalizzazione, una riduzione degli incentivi per la riduzione del personale. Inoltre, il credito d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo non sarà applicabile alle operazioni di cessioni infragruppo di beni immateriali.
Iper ammortamento
Per l’iper ammortamento, si precisa che l’agevolazione spetta solo a condizione che i beni siano destinati a strutture produttive situate in Italia; se durante la fruizione dell’agevolazione i beni sono ceduti o destinati a strutture estere, è previsto il recupero dei benefici.
Contratto a termine
In merito al contratto a termine, il provvedimento riduce da 36 a 24 mesi, incluse proroghe e rinnovi, la durata massima del contratto e introduce un’addizionale contributiva dell’1,4%, aumentata dello 0,5% per ogni contratto a termine successivo al primo. Il contratto è liberamente stipulabile, ovvero rinnovabile, oltre 12 e fino a 24 mesi, solo in presenza di una delle condizioni di legge così come la proroga deve sempre contenere la specificazione di una condizione se la durata eccede i 12 mesi.
Il “Decreto Dignità” ha reintrodotto l’obbligo di causale sui contratti a tempo determinato oltre i 12 mesi. Oltre tale termine, è ammessa la stipula solo in presenza di esigenze temporanee ed oggettive, estranee all’ordinaria attività o sostitutive, oppure legate a incrementi temporanei o picchi di attività. La nuova normativa, inoltre, prevede l’aumento del 50% degli indennizzi, minimi e massimi, sui licenziamenti illegittimi nei contratti a tutele crescenti (da 6 a 36 mensilità).