La Rottamazione non sospende il pignoramento, è arrivato l’avviso a pagare, cosa posso fare?

La rottamazione cartelle esattoriali, non sospende il pignoramento, cosa fare per comunicare l'adesione alla definizione agevolata all'Agenzia delle Entrate?
6 anni fa
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pensione
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Rottamazione e pignoramento, il quesito di un nostro lettore:

Salve, sono un ex farmacista rurale a cui nel mese di aprile era stato concessa una cifra quale indennità come sede disagiata.
L’ asl di piacenza mi comunica che la cifra superando i 10000 e mi verrebbero pignorate da equitalia avendo un debito con questa,
sento avvocato e mi dice di fare immediatamente rottamazione delle mie cartelle inerenti il pignoramento e di attendere che pagando la prima rata della rottamazione avrei liberata la cifra.
Dopo circa un mese l’asl mi comunica che non può trattenere la cifra e che dall’agenzia delle entrate non ha avuto notizie della mia rottamazione e che quindi invia la cifra direttamente alla agenzia di riscossione.
Mi domando e quindi la rottamazione non e’ valsa a niente? Ho perso la cifra dell’asl o posso fare una istanza a tutt’oggi non ho ricevuto nessuna cartella inerente la mia richiesta di rottamazione. Grazie attenzione, sperando in un suo aiuto le porgo  e distinti saluti.

Rottamazione e pignoramento: i chiarimenti di Equitalia

Equitalia chiarisce che né la semplice presentazione della dichiarazione, né il versamento della prima rata delle somme dovute a seguito dell’istanza di ammissione alla rottamazione dei ruoli sono sufficienti a perfezionare la definizione agevolata.

Nella fattispecie l’art. 6, comma 1, del Dl decreto fiscale prevede che l’abbattimento delle sanzioni comprese nei carichi definiti e degli interessi di mora sia condizionato al pagamento integrale del capitale e degli interessi compresi nei carichi, del relativo aggio, delle spese esecutive e dei diritti di notifica.

Inoltre, chiarisce che la definizione agevolata si considererà efficace esclusivamente laddove tutte le somme dovute, e non soltanto quelle comprese nell’eventuale prima rata, risultino tempestivamente versate.

Sul punto, tuttavia, non viene precisato se, ai fini dell’accesso alla procedura, sia sufficiente la presentazione dell’istanza oppure se occorra anche il versamento della prima rata, considerato che il D.

L. dispone che con il pagamento della prima rata sia revocata l’eventuale dilazione precedentemente concessa.

Se l’Agenzia delle Entrate non comunica il buon esito della Rottamazione, cosa fare?

La richiesta di definizione agevolata, non fa perdere al pignoramento del credito la sua efficacia, ma verrà “sospeso” da Equitalia in conformità al comma 5, art. 6 del d.l. n. 193/2016.

Questo significa che l’agente della riscossione non potrà proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, fino a quando la definizione agevolata avrà seguito.

Nel caso specifico L’Agenzia delle Entrate – Riscossione deve ancora notificare al contribuente  il buon esito della definizione agevolata, e quindi non ha reso ancora noti gli importi da pagare e le relative scadenze.

Il pignoramento quando tutta la pratica andrà a buon fine sarà sospeso, fino a decadere del tutto quando il contribuente avrà pagato regolarmente l’ultima rata.

Ricordiamo se il contribuente ritarda il pagamento anche di una sola rata e anche di un solo giorno, la procedura di pignoramento, verrà riattivata da parte dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione (ex Equitalia).

Inoltre, se non vengono rispettate le scadenze della definizione agevolata, si perderanno i benefici e il contribenti dovrà pagare l’intero importo, comprese sanzioni ed interessi.

Rottamazione cartelle 2018, istanze respinte e ruoli dicembre 2017, si possono inserire?

In questi casi l’unica cosa da fare è richiedere la sospensione del pignoramento in autotutela in virtù dell’adesione alla procedura di cui al  decreto legge n. 148/2017 convertito con modificazioni dalla Legge n. 172/2017.

Per l’autotutela è possibile trovare qui tutte le informazioni:  Ricorso multe in autotutela: quando è impugnabile il diniego

Poiché il nostro lettore ha già fatto questa comunicazione, può inviare un sollecito di risposta, ma bisogna solo attendere.

E’ possibile scaricare i dati della sua rottamazione direttamente online dal portale dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione, in questo modo può verificare se l’adesione è andata a buon fine.

Se hai domande o dubbi, contattami: [email protected]

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