Siete in malattia e, trovandovi nelle fasce di reperibilità, siete a casa ad aspettare la possibile visita fiscale. Nessuno si presenta. Eppure il medico Inps è passato e dichiara di non avervi trovato. Può succedere? Ecco che cosa sapere in merito agli obblighi del medico chiamato ad eseguire la visita fiscale e la tutela del lavoratore dal rischio di finte visite fiscali.
Irreperibilità visita fiscale: cosa fa il medico Inps
Se il lavoratore non risulta reperibile alla visita fiscale, il medico Inps è tenuto a lasciare un avviso a persona presente nell’abitazione del lavoratore, possibilmente un parente o in mancanza il portiere, con l’invito a presentarsi il giorno successivo (non festivo) alla visita di controllo ambulatoriale, salvo che l’interessato non riprenda l’attività lavorativa (qualora fosse l’ultimo giorno di malattia).
In questo modo il lavoratore sa che il medico Inps è passato e se anche era a casa, a nulla servirà opporre che il citofono non funzionava ad esempio perché, come abbiamo visto, il lavoratore in malattia è tenuto a mettere in pratica tutti gli adempimenti per permettere al medico Inps di effettuare il controllo. Ci sono molti casi particolari che possono verificarsi e in effetti non sono mancate sentenze su casi specifici: non è una scusante, ad esempio, dire “dormivo”, a meno che non si dimostra che la somministrazione di alcuni farmaci per il sonno può determinare il sonno pesante e quindi il fatto di non sentire il citofono.
Se il lavoratore non si reca alla visita ambulatoriale, l’INPS ne dà comunicazione al datore di lavoro ed invita il lavoratore a fornire le proprie giustificazioni entro 10 giorni. L’assenza ingiustificata causa l’applicazione di sanzioni disciplinari che si ripercuotono sullo stipendio per i giorni di malattia e, nei casi più gravi e prolungati, possono portare anche al licenziamento per giusta causa.
Ci sono stati segnalati alcuni casi limite in cui molti dipendenti della stessa azienda si sono trovati in questa situazione tanto da far nascere il sospetto di false visite fiscali ma realizzate. Ribadiamo che lasciare l’avviso che comprovi la presenza all’indirizzo di reperibilità per il controllo, è un onere del medico Inps.
Il riferimento legislativo in questo senso è al decreto del Ministero del Lavoro del 18 aprile 1996 che all’articolo 10 enuncia i provvedimenti in caso di inosservanza degli obblighi convenzionali che possono, nei casi più gravi, anche portare a sospensione o revoca dell’incarico da parte del direttore della Sap.