Congedo straordinario legge 151: Buongiorno, ho presentato istanza per poter usufruire del congedo straordinario retribuito per legge 104, ho tutti i documenti in regola tranne la residenza di cui ti spiego: io vivo nel comune dichiarato del cratere del terremoto agosto – ottobre 2016 e la mia abitazione principale e’ stata dichiarata inagibile e lo e’ tuttora e ho comunicato al comune il mio luogo di abituale dimora che e’ la casa di mio padre che e’ anche la persona che dovrei assistere e l’ ho anche comunicato con una lettera al mio datore di lavoro, non mi mandano avanti la pratica perché non ho la residenza con mio padre. Per me pare logico che il mio luogo di abituale dimora e/ o residenza e’ la casa di mio padre che sta nello stesso comune fino a che non faremo i lavori della messa in sicurezza dell mia casa, io lavoro per lo stato, cosa posso fare? La ringrazio anticipatamente.
Risposta
La normativa vigente è molto rigida sul requisito di convivenza e con precisione il requisito della convivenza è richiesto per il coniuge e i componenti dell’unione civile, i figli e i fratelli o le sorelle, il parente o affine entro il terzo grado, non è invece richiesto per i genitori, anche adottivi, dei figli con disabilità grave (D.Lgs 119/2011 art. 4 comma 5).
Il requisito della convivenza si intende soddisfatto quando risulta la concomitanza della residenza anagrafica e della convivenza, ossia della coabitazione. Questo requisito deve essere provato mediante produzione di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/20000 artt. 46 e 47.
La dimora non può essere sostituita al requisito di convivenza o coabitazione. E’ prevista la dimora temporanea per il familiare con handicap grave presso la persona che lo assiste, ma non per il caregiver.
Nel caso specifico, la pratica è mancante di un requisito specifico e non potrà essere validata dall’ente.
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