La radiazione dell’auto per esportazione del veicolo all’estero esonera dal pagamento del bollo auto? E’ possibile avere il rimborso del bollo auto pagato per i mesi in cui non se ne usufruirà? Ricordando che la normativa sul bollo auto ha carattere regionale, analizziamo su questo argomento le regole a livello nazionale per poi passare a rispondere al caso specifico che ci è stato presentato da un nostro lettore in merito al bollo auto e radiazione veicoli in Lombardia.
Radiazione veicolo per esportazione all’estero: esonero pagamento e rimborso possibili?
La regola generale vuole che la radiazione del veicolo in seguito alla rottamazione dello stesso o nel caso il veicolo sia esportato all’estero, ha come conseguenza l’esenzione dal pagamento del bollo auto per il proprietario, ma solo se la radiazione del veicolo viene portata a termine prima del termine del mese successivo la scadenza del Bollo auto.
Rimborso bollo auto pagato prima della radiazione: info Aci Lombardia
Su questo argomento ci ha scritto il signor Gianluca L., residente in Lombardia:
“Chiedo scusa se la disturbo ma ho visto su internet un interessante ed
esaustivo articolo che parlava delle modalità di pagamento dei bolli.
Avrei quindi la necessità di porle un quesito.
Io dovrei acquistare un veicolo e radiarlo nello stesso mese di
immatricolazione o al massimo in quello seguente.
Sarei quindi esonerato in questi casi o dovrei pagarlo interamente
come di consueto.
Preciso inoltre che risiedo su Regione Lombardia.
Grazie ancora per la cortese attenzione e disponibilità.
Cordiali saluti”.
Il caso che ci viene presentato è un po’ particolare perché si tratta della radiazione per esportazione all’estero di un’auto appena immatricolata. Ma non è un’ipotesi troppo rara.
Il signor Gianluca che ci ha scritto ha avuto premura di precisare che è residente in Lombardia, il che ci permette di rispondere alla domanda in merito al rimborso bollo tenendo conto delle regole regionali.
Sul sito Aci Lombardia troviamo conferma del diritto al rimborso bollo purché l’evento non si sia verificato nell’ultimo mese del periodo di imposta e previa annotazione al PRA della relativa formalità. Il calcolo del rimborso sarà calcolato in dodicesimi, a decorrere dal mese in cui si è verificato l’evento.
Si precisa altresì che per le esportazioni viene concesso il rimborso frazionato solo se il soggetto che ha presentato la formalità è lo stesso da cui era dovuto il pagamento all’inizio del periodo.
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