Visita fiscale, a casa ma non malato: si rischiano sanzioni?

Visita fiscale: il medico Inps controlla solo che siete a casa o anche se siete effettivamente malati? Differenza tra diagnosi e prognosi e rientro anticipato al lavoro.
6 anni fa
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Siete in malattia e ricevete la visita fiscale: avete aperto il portone e il medico Inps sta salendo. Non avete più nulla da temere? In altre parole: quali sono i poteri e le competenze del medico Inps? Il lavoratore in malattia è tenuto solo ad essere reperibile durante le fasce orarie soggette al rischio di visita fiscale oppure il medico controllerà l’effettivo corso della malattia?

La verità è nel mezzo. Non è detto che dobbiate necessariamente farvi trovare a letto in pigiama.

In questo senso quindi, essendo reperibili alla visita fiscale, avete già adempiuto a buona parte del vostro impegno. Ma non è finita. E’ vero che il medico Inps non si esprime sulla diagnosi ma può dire la sua sulla prognosi e non è detto che il suo parere coincida con quello del medico curante. Se trova quindi il lavoratore in malattia inaspettatamente “in forma e in salute” potrà quindi richiedere il rientro a lavoro anticipato.

Come fare ricorso contro l’esito della visita fiscale?

Come fa il lavoratore sottoposto alla visita fiscale a conoscerne l’esito? Il responso sulla prognosi sarà comunicato subito quindi il lavoratore, eventualmente in disaccordo, deve far presente subito la sua contestazione in modo che questa sia annotata sul certificato medico. Ad intervenire in questi casi è il coordinatore sanitario della competente sede Inps. Così facendo, in attesa del giudizio finale che gli sarà ovviamente notificato, il lavoratore è libero di attenersi alle indicazioni del medico curante e quindi non è obbligato a rientrare a lavoro. Si legge all’uopo nel decreto ministeriale del 1986 “qualora il lavoratore non accetti l’esito della visita di controllo, deve eccepirlo, seduta stante, al medico che avrà cura di annotarlo sul referto. In tal caso il giudizio definitivo spetta al coordinatore sanitario della competente sede dell’Istituto nazionale della previdenza sociale”e, come chiarito dalla sent.

Del 28/07/1995 del Pret. Milano, l’assenza non può essere considerata ingiustificata.

Alessandra De Angelis

In InvestireOggi.it sin dal 2010, svolge il ruolo di Caporedattrice e titolista, e si occupa della programmazione e selezione degli argomenti per lo staff di redazione.
Classe 1982, dopo una laurea in giurisprudenza lavora all’estero per poi tornare in Italia. Cultrice dell'arte della scrittura nelle sue diverse declinazioni, per alcuni anni si è anche occupata di Content Seo per alcune aziende del milanese.

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