Trasferimento legge 104 art.3 comma 1, quando è possibile?

Trasferimento sede lavoro, con legge 104 art. 3 comma 1 per se stessi o per assistere il familiare, il Comune lo rifiuta, cosa prevede la legge?
6 anni fa
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trasferimento lavoro forze armate

Trasferimeto legge 104: Gentilissima Dott.ssa Angelina, le ripropongo la questione, sono funzionario sindacale del Csa (Coordinamento Sindacale Autonomo) sindacato del Comune. La disturbo in quanto l’Amministrazione del Comune, per coloro che sono in possesso dell art. 1 comma 3 della Legge 104/92 per se stessi, o per i genitori, “ non concede ne l’avvicinamento alla residenza anagrafica e trasferisce senza nessun riguardo gli aventi diritto. Può darmi un consiglio, con norme o sentenze che posso impugnare d’innanzi al Comune di Milano, a favore di coloro i quali vengono bistrattati, dall ‘amministrazione. Ringraziando, le porgo distinti saluti.

Risposta

Molte volte abbiamo trattato quest’argomento, molto delicato e più volte discusso nelle aule dei tribunali.

Cerchiamo di riassumere brevemente i principi basilari del trasferimento con legge 104, diritti sempre più spesso calpestati da enti e istituzioni. In allegato troverà una serie di articoli che le consiglio di leggere, sono risposte ai lettori, inerenti al trasferimento con legge 104, in ogni articolo, è mia abitudine, inserire la norma o la sentenza di riferimento. Potrà trovare il materiale che le serve, considerando l’esistenza dei presupposti per il trasferimento.

Richiesta di trasferimento con legge 104

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 5900/2016, ha stabilito che il lavoratore dipendente ha diritto al trasferimento “ove possibile”. con questa clausola evidenzia che il trasferimento è possibile ma non deve arrecare danno al datore di lavoro.

La Circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 28 del 1993, in riferimento alla clausola “ove è possibile“, chiarisce che deve intendersi il trasferimento è possibile dopo la verifica dell’effettiva compatibilità con le esigenze organizzative e produttive aziendali.

La circolare n. 13/2010 del Dipartimento Funzione Pubblica, chiarisce che il trasferimento è possibile solo se nella sede di trasferimento sia disponibile un posto vacante con le stesse mansioni lavorative del richiedente.

La Circolare del Ministero per la Funzione Pubblica numero 90543/7/448 del 26 giugno 1992, ha chiarito che il trasferimento del dipendente è possibile sono nella stessa amministrazione o nello stesso ente di appartenenza.

Infine la sentenza del TAR di Reggio Calabria n.  710 del  21 luglio 2017, ha chiarito l’ente in merito alla domanda del trasferimento del dipendente con legge 104, dovrà accertare le cause concrete di tale richiesta, escludendo tutte le possibilità. Inoltre, l’amministrazione deve specificare il diniego al dipendente attraverso motivazioni effettive e documentate.

Sulla base di quanto esposto, le consiglio di verificare il contratto di lavoro, i regolamenti di categoria ed eventuali regolamenti interni, verificare che alla corrispondenza delle richieste di trasferimento con legge 104, ci sia la disponibilità del posto vacante.

Articoli di riferimento:

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