Se parliamo di esonero dalla visita fiscale può sembrare quasi scontato escludere, nel senso letterale della definizione, il controllo del medico Inps. Ma non sempre è così ovvero questo non è da intendersi in assoluto come un divieto per l’Inps di inviare controlli. Facciamo un esempio pratico che può aiutarci a capire meglio la situazione: se un lavoratore è in malattia per depressione e il medico ha apposto il codice E nel certificato, questo sarà esonerato dall’obbligo di reperibilità nelle fasce orarie in cui può presentarsi il medico fiscale.
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Ma attenzione: in questi casi a pagare la malattia è sempre l’Inps e quindi è suo potere verificare la situazione ed escludere che ci siano brogli e certificati per falsa malattia (ricordiamo che è un reato per il medico attestare il falso per il paziente). Non è vero quindi in senso assoluto che se il lavoratore è esente all’obbligo di reperibilità non riceverà mai la visita fiscale. Tuttavia non rischierà sanzioni, amministrative o disciplinari, per il solo fatto di non essere reperibile alla visita fiscale. Da ultimo ricordiamo anche che nulla vieta al datore di lavoro di utilizzare mezzi privati per smascherare lavoratori in falsa malattia: non sono mancati casi in cui si è arrivati ad incaricare un investigatore privato.