Congedo straordinario retribuito: la burocrazia del frazionamento a giorni

Per fruire del congedo straordinario in modalità frazionata a ore cosa bisogna fare?
6 anni fa
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Buongiorno,

mi rivolgo a lei avendo trovato i suoi riferimenti sul sito investireoggi. 

Avrei necessità di un chiarimento sulle modalità di domanda all’INPS per poter usufruire del congedo straordinario di 2 anni in modalità frazionata., di cui ho diritto per l’assistenza di mio fratello.

La mia esigenza è quella di usufruire di giorni di congedo per poter coadiuvare mia moglie e una badante a ore nell’assistenza di mio fratello, purtroppo necessaria 24 ore su 24.

Stimo di avere necessita di 8 gg/mese di congedo, non continuativi nel mese, diciamo 2 gg/settimana. Ovviamente non posso sapere a priori in quali giorni ne usufruirò e nemmeno fare un programma dettagliato a lunga scadenza, per le mie esigenze ho necessità di decidere i dettagli al bisogno, diciamo al max mese per mese, ma non  per periodi più lunghi (con il datore di lavoro non ci sono problemi, fortunatamente lavoro in una grande azienda multinazionale ed ho sempre avuto il max supporto e libertà di azione).

Mi sono quindi recato da un patronato per avere chiarimenti e mi hanno dato un’informazione che mi ha lasciato perplesso, e cioè che, in questo caso, io dovrei rifare la domanda all’INPS ogni mese, specificando i giorni esatti di fruizione. Mi chiedo se è una cosa possibile? In un caso del genere la situazione sarebbe burocraticamente insostenibile. Non è sufficiente fare una domanda sola indicando data di inizio e specificando che saranno frazionati? Ho letto che è compito del datore di lavoro tenere la contabilità dei giorni fruiti, è vero?

Le sarei molto grato se potesse confermarmi o meno quanto indicatomi dal patronato ed eventualmente il modo più appropriato per procedere.

Distinti saluti.

 

Congedo straordinario frazionato

L’articolo 42 comma 5, del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 prevede che i periodi di congedo, al massimo due anni, possono essere fruiti in modo continuativo o frazionato.

Il beneficio è frazionabile anche a giorni interi.
Pertanto, non è previsto che il congedo straordinario sia frazionabile ad ore.

In un mese, quindi, possono essere fruiti sia i 3 giorni di permessi legge 104 sia il congedo straordinario frazionato, a patto che non cadano negli stessi giorni.

Per fruire del congedo retribuito, sia frazionato che completo, il lavoratore deve presentare specifica domanda allegando la documentazione necessaria.

Il diritto alla fruizione del congedo si ha entro 60 giorni dalla richiesta. La domanda va presentata all’Inps una volta accolta al datore di lavoro. Nella domanda di congedo va indicato il periodo di congedo di cui si intende fruire (decorrenza/durata/frazionalità del congedo).

Quanto indicatole dal patronato, quindi, risulta essere corretto, deve indicare nella domanda i giorni di congedo cui intende fruire e ripresentare ogni volta domanda. Se il diritto alla fruizione si ha entro 60 giorni dalla presentazione della domanda le conviene fare un piano bimestrale presentando la domanda una volta ogni 2 mesi con i giorni di congedo che intende fruire nel periodo.

 

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