Congedo straordinario con legge 104, obbligo di domicilio o residenza?

Congedo straordinario legge 151 per assistere il familiare con handicap grave legge 104 art. 3 comma 3, l'obbligo prevede la residenza o il domicilio?
6 anni fa
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Congedo straordinario legge 104

Congedo straordinario con legge 104: Da luglio 2018 usufruisco della legge 104 art 3 comma 3 per mio padre. Io residente a ____ e mio padre a ___. Sono dipendente pubblico pertanto 3 giorni al mese visito e assisto mio padre. Adesso la situazione è cambiata, la sua salute è peggiorata perciò vorrei usufruire del congedo straordinario contributo di 2 anni. La mia domanda è: devo cambiare la mia residenza e quindi spostarla presso l’abitazione di mio padre o è sufficiente il domicilio?
Se è necessaria la residenza, dopo quanto tempo posso fare domanda? Il patronato mi ha comunicato che è necessario avere la stessa residenza di almeno 6 mesi antecedente alla domanda. Grazie

Risposta

Il patronato le ha date delle giuste indicazioni, per poter fare la richiesta del congedo straordinario legge 151 con legge 104 art.

3 comma 3, è richiesto l’obbligo di residenza con il disabile. Per poter fare la domanda, la residenza deve risultare sei mesi prima della presentazione. E’ possibile anche la dimora temporanea che ha una valenza di 12 mesi, con lo stesso presupposto dei sei mesi.

Chi può richiedere la dimora temporanea e quanto dura

L’iscrizione nello schedario della popolazione temporanea può essere richiesta da (articolo 32 del Decreto del Presidente della Repubblica 30/05/1989, n. 223):

  • cittadini italiani residenti in altro Comune italiano che dimorino da almeno quattro mesi;
  • cittadini extracomunitari residenti all’estero o in altro Comune italiano che dimorino da almeno 4 mesi;
  • cittadini dell’Unione europea, residenti all’estero o in altro Comune italiano, che dimorino da almeno 3 mesi.

Quando la permanenza supera i 12 mesi, il cittadino non può essere più considerato temporaneo e deve quindi chiedere l’iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente.

L’iscrizione temporanea nel registro della popolazione non consente il rilascio di certificati, questi devono infatti essere richiesti al Comune di effettiva residenza.

Può essere però rilasciata un’attestazione in cui si dichiara l’iscrizione in questo registro.

L’iscrizione avviene su domanda dell’interessato o d’ufficio, dopo i necessari accertamenti, come previsto dall’articolo 32 del Decreto del Presidente della Repubblica 30/05/1989, n.

223. Può essere richiesta anche per altri eventuali componenti del proprio nucleo familiare.

Se hai domande o dubbi, contattami: [email protected]

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