Buon pomeriggio Sig.ra Patrizia,
le scrivo per avere alcuni chiarimenti in merito all assegno ordinario di invalidità.
Essendo riconosciuto invalido al 75% ed avendo i requisiti richiesti, nel dicembre 2017 mi è stato riconosciuto assegno ordinario di invalidità.
Ciò premesso Le sarei grato se mi aiutasse a capire due(per me) importanti punti, e cioè:
1)tra la documentazione inviatami a domicilio dall’INPS ,c’è un modulo(vedi allegato) da consegnare al mio datore di lavoro( attualmente lavoro c/o un grande azienda di telecomunicazioni),per cortesia mi aiuta a capire di cosa si tratta?
2)in più parti ho letto che, dopo tre rinnovi e al raggiungimento dei requisiti anagrafici e contributivi per andare in pensione ,l’assegno in oggetto si trasforma in automatico in pensione, la mia domanda è;
ma questo significa che l’importo che percepisco attualmente è la pensione che percepirò quando andrò in pensione?(perdoni il gioco di parole.)
Mi è gradita l’occasione per ringraziarla di cuore per l’eventuale risposta e per il tempo che dedica a persone(come me) che su taluni argomenti sono completamente “all’oscuro”.
Cordiali Saluti
Il documento allegato e mandatole dall’INPS riguarda la quota non cumulabile del suo assegno ordinario di invalidità con i redditi da lavoro dipendente.
Quota assegno non cumulabile
Le pensioni di invalidità sono cumulabili con i redditi da lavoro se non si superano il trattamento minimo annuo.
Per coloro che sono titolari di assegno ordinario di invalidità ma continuano a mantenere il proprio lavoro è prevista una trattenuta per incumulabilità con i redditi da lavoro introdotta dalla legge 8 agosto 1995, n. 335 (che opera indipendentemente dall’anzianità contributiva utilizzata per liquidare l’assegno ed eventuali successivi supplementi) e una trattenuta per incumulabilità con i redditi da lavoro, se la pensione è liquidata con meno di 40 anni di contributi.
Tale trattenuta deve essere effettuata dal datore di lavoro sulla retribuzione (per questo deve presentare il documento INPS al suo datore di lavoro) e provvederà poi a versare quanto trattenuto all’INPS che eroga l’assegno.
Invece, quindi, di vedersi ridurre l’assegno ordinario di invalidità, che risulta invariato, si vede una trattenuta sulla retribuzione lavorativa. La trattenuta è giornaliera (nel suo caso pari a 15,09 euro al giorno) per reddito da lavoro dipendente.
Assegno ordinario invalidità e importo pensione di vecchiaia
Dopo 3 rinnovi l’assegno non deve essere più rinnovato (e non si corre, quindi, più neanche il rischio che possa essere revocato). Al raggiungimento dell’età anagrafica per accedere alla pensione di vecchiaia (perchè i titolari di tale beneficio non possono accedere alla pensione anticipata) si trasforma in automatico in pensione di vecchiaia ma non è detto che l’importo attualmente percepito sarà la sua futura pensione, perchè nel frattempo lei continua a versare contributi. L’unica cosa certa è che la pensione di vecchiaia che le verrà erogata non sarà di importo inferiore all’assegno ordinario di invalidità, poichè se così fosse le rimarrebbe l’importo attuale dell’assegno poichè l’importo della pensione trasformata da assegno ordinario di invalidità in pensione di vecchiaia non potrà essere inferiore a quello dell’assegno in pagamento al momento della trasformazione.