I buoni fruttiferi postali cartacei si prescrivono dopo dieci anni dalla loro scadenza. Dopo tale data si determina la decadenza dal diritto al rimborso sia del capitale investito che degli interessi maturati secondo quanto recita l’articolo 8, comma 1 del D.M del 19 dicembre 2000. Ecco i dettagli più precisi.
I buoni fruttiferi postali
I bfp di Poste Italiane garantiscono ai risparmiatori di ricevere in ogni momento in cui lo si richiederà il capitale versato con gli interessi maturati (qualora si rispetteranno i tempi) che matureranno con il trascorrere degli anni.
Tipologie Bfp di Poste Italiane
I buoni fruttiferi postali si potranno sottoscrivere sia recandosi presso uno degli innumerevoli uffici postali ubicati in Italia e, in alcuni casi, mediante l’ausilio di internet. Le tipologie dei buoni saranno diverse: tra queste segnaliamo gli ordinari con una durata ventennale ed un rendimento annuo a scadenza del 2,85%, quelli 3×4 ideali per chi vorrà investire fino a 12 anni con un rendimento a scadenza del 2,25% e quelli 3×2 per chi vorrà investire fino a 6 anni e avere un rendimento annuo a scadenza dell’1,50%.
Prescrizione buoni
I buoni fruttiferi postali rappresentati dal documenti cartacei nominativi cadranno in prescrizione dopo 10 anni dalla scadenza del titolo. Con la prescrizione verrà meno il diritto al rimborso sia del capitale investito che degli interessi.
Poste Italiane comunica che la titolarità dei buoni emessi dal 18 novembre 1953 fino al 13 aprile 2001 sarà del Ministero dell’Economia e delle Finanze per cui l’importo sarà prescritto a favore del Ministero. Dopo tale data, invece, l’importo sarà a favore della Cassa Depositi e Prestiti S.p.a. Poste invita quindi la clientela a controllare attentamente la data di scadenza onde evitare che essi vadano in prescrizione. Qualora tale data non sia leggibile sul titolo si potrà consultare sul sito delle Poste.
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