Congedo straordinario legge 151: spetta aumento contrattuale?

Se è previsto un rinnovo contrattuale nel corso della fruizione del congedo straordinario, questo influisce sulla determinazione dell'indennità corrisposta?
6 anni fa
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assistenza familiare legge 104 e part-time

Buongiorno, vorrei gentilmente avere una delucidazione in merito alla retribuzione percepita in aspettativa biennale per assistenza coniuge  se l’indennità viene calcolata sull’ultimo mese prima della aspettativa, l’aumento di retribuzione per rinnovo contrattuale avviene nel periodo di aspettativa, mi verrà riconosciuto? Non so se sono stato chiaro. Grazie per la risposta.

Per i lavoratori che fruiscono del congedo straordinario regolato dalla legge 151 per assistere un familiare con handicap grave in base alla legge 104/1992, è riconosciuta un’indennità corrispondente alla retribuzione percepita nell’ultimo mese di lavoro che precede il congedo, nonché all’accredito di contribuzione figurativa.

Congedo straordinario: spetta aumento?

L’indennità riconosciuta durante la fruizione del congedo è computata in base all’ultima retribuzione con riferimento alle voci fisse e continuative; vengono pertanto escluse gratifiche, incentivi, indennità, straordinari, tutti quegli elementi variabili delle retribuzioni che sono diversi nei mesi dell’anno.

Per questo motivo durante la fruizione del congedo non si maturano né TFR né tredicesima, poiché entrambe le voci sono legate a lavoro effettivamente svolto.

L’aumento di retribuzione per rinnovo contrattuale, quindi, che corrisponde ad uno scatto stipendiale, non spetta nel corso del congedo straordinario retribuito, ma le spetterà dal primo mese di effettiva ripresa dell’attività lavorativa.

L’indennità di congedo straordinario ex art. 42 del d.lgs. 151/2001 non va rideterminata a seguito del rinnovo contrattuale. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con la circolare n. 487 del 25.02.2005, ha precisato che il trattamento economico, corrispondente alla retribuzione, considerata al 100%, e riferita al mese precedente il periodo di congedo, rimane invariato per tutto tale periodo. Lo stesso Ministero, tra l’altro, ha precisato che durante la fruizione del congedo straordinario non spettano aumenti contrattuali che, appunto, saranno ritardi di tutta la durata del congedo stesso.

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