Con la presente chiedo gentilmente se una dipendente dell’Istituzione Scolastica che compie 65 anni e che matura 41 anni e 10 mm entro il 31 agosto 2019 deve obbligatoriamente essere collocata a riposo d’ufficio.
Si segnala l’URGENZA.
In attesa di indicazioni si porgono distinti saluti.
Con l’approvazione del DL 101 del 2013 le regole per la risoluzione unilaterale dei rapporti di lavoro da parte delle PA sono profondamenti cambiati.
A 62 anni, per i dipendenti che hanno raggiunto la massima anzianità contributiva (42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi di contributi per le donne) il collocamento a riposo d’ufficio da parte delle pubbliche amministrazioni è una risoluzione facoltativa e non obbligatoria, e deve essere motivata da esigenze organizzative e da criteri di scelta adottati (sempre con un preavviso di sei mesi).
Collocamento a riposo obbligatorio
Per il personale della scuola che entro il 31 agosto 2019 ha compiuto i 65 anni e maturato i 41 anni e 10 mesi di contributi (per gli uomini 42 anni e 10 mesi di contributi) scatta il pensionamento d’ufficio con preavviso di 6 mesi: l’amministrazione, quindi, deve preavvisare della cessazione del rapporto di lavoro entro il 28 febbraio 2019.
Per coloro, invece, che raggiungono uno dei due requisiti tra il 1 settembre e il 31 dicembre 2019 il collocamento a riposo non è obbligatorio ma sono dietro presentazione di domanda, scatterà d’ufficio l’anno successivo.
Nel suo caso, quindi, maturando i requisiti entro il 31 agosto il collocamento a riposo d’ufficio scatta entro il 31 agosto con preavviso entro il 28 febbraio 2019.