Prima della Riforma della pubblica amministrazione ad opera del DL 90 del 2014 il dipendente delle pubbliche amministrazioni poteva chiedere il trattenimento in servizio per un biennio dopo il compimento dell’età per accedere alla pensione di vecchiaia e l’ente poteva accogliere la domanda. Dopo il 1 novembre 2014, invece, vi è stata l’abolizione del trattenimento in servizio e la pubblica amministrazione deve obbligatoriamente collocare a riposo d’ufficio il dipendente al perfezionamento dell’età per accedere alla pensione di vecchiaia (nel 2019 67 anni) o al perfezionamento dei requisiti di accesso al diritto di altra pensione unitamente al compimento dei 65 anni di età.
Quando è possibile il trattenimento in servizio?
Resta comunque una sola eccezione: se il dipendente che compie i 67 anni non raggiunge il requisito contributivo minimo per accedere alla pensione di vecchiaia (almeno 20 anni di contributi), può chiedere il trattenimento al servizio a patto che entro i 71 anni raggiunga il requisito contributi per accedere al pensionamento.
Questo è l’unico caso in cui il trattenimento in servizio può essere richiesto.
In conclusione
Nel suo caso, quindi, non potendo accedere alla pensione di vecchiaia per mancanza del requisito contributivo, visto che ha soltanto 18 anni di contributi, può presentare domanda di trattenimento in servizio per raggiungere i contributi necessari per poter accedere alla pensione di vecchiaia e, in base a quanto stabilito dal DL 90/2014 la sua domanda dovrebbe venire accolta. Ma avendo già ricevuto lettera di pensionamento, fossi in lei, presenterei la domanda di trattenimento in servizio quanto prima.