Lavoro: trasferimento legge 104 e assegnazione temporanea

Lavoro: trasferimento legge 104 e assegnazione temporanea, come fare per avere l'assegnazione definitiva, ci sono sentenze in merito?
6 anni fa
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Trasferimento con legge 104, esaminiamo il quesito di un nostro lettore: Salve le scrivo per porle delle domande inerenti a chi come me è stato trasferito con assegnazione temporanea in virtù della legge 104/92 facente parte del ministero della difesa Esercito. E’ da quasi 5 anni che sono stato trasferito e ogni giorno si vive nella paura di perdere i requisiti e rientrare al vecchio reparto lasciando tutto e tutti, moglie e figli che ormai si sono integrati in un ambiente per loro più consono vedi la presenza dei nonni degli zii, parenti ed amici.

A tutt’oggi lo SME continua a farci rimanere in T. A. nel nuovo reparto con i vincoli e limiti che la legge impone ma sopratutto in un reparto lontano dal disabile circa 250 km, oggettivamente impossibile riuscirci costantemente, ma la cosa più assurda è non avere una posizione stabile e duratura o che ci sia un limite o termine della suddetta assegnazione, non si può restare in assegnazione temporanea per tutta la vita. C è qualche sentenza o norma o legge o interpretazione su cui possa fare riferimento per risolvere questa situazione? Grazie e tanti saluti.

Un consiglio per situazioni analoghe.

Trasferimento con legge 104

Abbiamo trattato l’argomento del trasferimento del posto di lavoro per legge 104, in quest’articolo: Lavoro e trasferimento | Legge 104 | Chiarimenti e novità

In quest’articolo analizzeremo la problematica dell’assegnazione temporanea e cosa è possibile fare in merito.

Lavoro e assegnazione temporanea

La normativa prevede che nel caso di figli minori fino a tre anni o per esigenze personali motivate e documentate, è possibile un riavvicinamento, con scambio dei dipendenti delle P.A., purché ci sia accordo fra le amministrazioni e lo scambio avvenga con le stesse posizioni lavorative e le stesse qualifiche professionali. I dipendenti devono poter svolgere le stesse mansioni. (art. 7 del D.P.C.M. n. 325 del 5 agosto 1988).

In questi casi il trasferimento non è definito, si tratta di un’assegnazione temporanea, comunemente definita “distacco”.

Conclusioni

Nel caso illustrato, l’assegnazione temporanea non ha una scadenza, come quella assegnata per figlio minore, che ha un valore di massimo tre anni. È pur vero che se vengono a mancare i requisiti del carattere straordinario, in questo caso legge 104, lei potrà essere trasferito alla sede di appartenenza. Non ho trovato sentenze in merito, tranne nel caso del figlio minore. Potrebbe provare a chiedere la trasformazione della sede temporanea in definitiva, specificando le motivazioni. Dalla risposta che arriverà con le motivazioni di diniego o di accettazione, lei potrà capire cosa fare.

Fonte: SuperAbile