Rideterminazione riscatto laurea e finestra 3 mesi di attesa nel comparto scuola

Come si applica la riduzione dell'aspettativa di vita nel comparto scuola e come è possibile ridurre le rate per il pagamento del riscato laurea?
6 anni fa
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pensione minima e assegno inclusione

Buonasera, sono un insegnante di scuola superiore che ha presentato domanda di pensione entro il 12.12.2018 chiedendo di riscattare 2 anni di laurea, con un consistente onere, per raggiungere i 43 anni e 3 mesi di servizio allora previsti. Considerando che ho riscattato al momento solo 9 mesi di laurea, posso rideterminare il numero delle rate per accedere alla pensione con i nuovi requisiti (42 anni e 10 mesi)?

Si applica al comparto scuola l’attesa di tre mesi per la maturazione del requisito? In questo caso la riduzione del congelamento delle aspettative di vita si ridurrebbe a due mesi?

Grazie e saluti.

Pensione anticipata insegnanti

Iniziamo con il dire che il DL 4/2019 non prevede i 3 mesi di attesa per la decorrenza della pensione anticipata per il personale del comparto scuola avendo fissata l’unica finestra di uscita annua al 1 settembre.

I 42 anni e 10 mesi, quindi, sono effettivi, senza il bisogno di aggiungere i 3 mesi di attesa che tutti gli altri lavoratori devo aggiungere e c’è anche da specificare che se i requisiti vengono raggiunti entro il 31 dicembre resta ferma la possibilità di accedere alla pensione il 1 settembre dello stesso anno così come prevede l’art. 59, comma 9 della legge n. 449/1997, che così recita: “Per il personale del comparto scuola resta fermo, ai fini dell’accesso al trattamento pensionistico, che la cessazione dal servizio ha effetto dalla data di inizio dell’anno scolastico e accademico, con decorrenza dalla stessa data del relativo trattamento economico nel caso di prevista maturazione del requisito entro il 31 dicembre dell’anno.”.

Rideterminazione rate riscatto laurea

Non capisco se parlando della rideterminazione delle rate intende pagare delle mensilità in meno o pagare l’intero importo in un numero di rate minore.

Nel primo caso non saprei risponderle, nel secondo, invece lo stesso sito dell’INPS specifica che “È confermata la possibilità che l’interessato eserciti la facoltà di estinguere il debito anche in un numero minore di rate e comunque senza applicazione di interessi.

”.

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