Alunno disabile con legge 104 e passaggio da scuola media a scuola superiore, analizziamo il quesito di una nostra lettrice:
Buongiorno, sono una docente di sostegno. Poiché ad oggi è cambiata la legge per la bocciatura dei disabili. Le volevo chiedere un chiarimento. Il mio alunno M. L.104 art.3 comma 3 (gravissimo) frequenta la terza media, ha compiuto15 anni l’ottobre scorso e i suoi genitori vogliono fermarlo ancora almeno un altro anno in terza media, perché per M. è importante uscire da casa e ritrovarsi in un ambiente a lui conosciuto e accogliente, mentre, promuovendolo M.
La ringrazio di avermi scritto, di solito mi scrivono le mamme per chiedermi cosa fare, vedere che mi scrive un insegnante mi apre il cuore e le fa onore.
Alunni con disabilità ripetizione dell’anno scolastico
Per gli alunni con disabilità di scuola secondaria di secondo grado, secondo l’articolo 14 comma 1 lettera c della legge 104/92, permette fino a 3 ripetenze della stessa classe per il raggiungimento del 18° anno di età per l’obbligo scolastico. La normativa è cambiata, da quando è possibile accedere alla scuola secondaria di secondo grado, per gli alunni con disabilità, senza essere in possesso del diploma di scuola media ma solo grazie ad un certificato che attesti i crediti formativi maturati.
Come esposto nell’articolo: Alunno con legge 104, può essere bocciato, è legittimo?
La dirigente ha l’obbligo di motivare il mancato passaggio alla scuola superiore, in virtù anche della nuova normativa in vigore.
Alunno disabile e PEI differenziato, un’alternativa
Se ciò non fosse possibile consiglio di attivare i PEI differenziato nella scuola dove M. farà l’iscrizione, in modo da permettere al dirigente scolastico di attivare il gruppo di lavoro misto di cui alla C.M. n° 339/92 composto dalla famiglia, dagli operatori socio-sanitari, da alcuni docenti della nuova scuola e da alcuni di quelle di provenienza.
Ricordiamo che il dirigente scolastico ha il compito di raccogliere e fornire alla famiglia tutte le informazioni necessarie a formulare il PEI che contenga tutte le indicazioni delle risorse materiali e umane (sostegno, assistenza, ecc.) che il dirigente scolastico dovrà richiedere ai diversi enti (USR per il sostegno, Comune o provincia per il trasporto gratuito, la nomina di assistenti per l’autonomia e la comunicazione, ausili, ecc.).
Tali richieste corredate dal PEI devono essere inviate dal dirigente scolastico delle scuola dove l’alunno si è iscritto entro maggio per poter ottenere per settembre le risorse richieste. (L. n° 122/10 art. 10 comma 5).