Indennità di disoccupazione Naspi, riconosciuta ai lavoratori del settore privato che perdono involontariamente il posto di lavoro. Molte le mail che arrivano su questo argomento. Analizziamo il quesito di un nostro lettore.
Indennità Naspi e periodo di prova
Adesso, un lettore ci pone il seguente quesito riguardante la Naspi e il periodo di prova: Buongiorno, ho letto il suo riferimento sul sito investireoggi e mi permetto di porle una domanda dato che non riesco a sciogliere qualche dubbio.
Percepisco la NASPI da ottobre 2018. Ho fatto un colloquio di lavoro, di cui non conosco ancora l’esito, dove mi verrebbe proposto un contratto triennale a tempo determinato con periodo di prova di due mesi.
Ho letto, nei vari siti, che per contratti di durata “fino ai sei mesi” la NASPI viene sospesa e riattivata.
In questo mio caso cosa accadrebbe?
Dovessi non essere confermato dopo il periodo di prova e dovessi interrompere io il rapporto per qualsivoglia motivazione dopo il periodo di prova?
Avrei ancora diritto alla NASPI? La ringrazio anticipatamente per il suo aiuto.
Indennità Naspi e cosa si intende per stato di disoccupazione
Lo stato di disoccupazione deve essere involontario.
Nuova attività lavorativa in corso di prestazione
Abbiamo già risposto ad un quesito simile in quest’articolo: Naspi è possibile riattivarla se si presentano le dimissioni?
Bisogna stare molto attenti quando si decide di licenziarsi dal periodo di prova, perché esistono dei vincoli ben precisi e la normativa citata nella circolare n. 94/2014, precisa che: “la sospensione e la ripresa della prestazione avvengono d’ufficio e che a tal fine è ininfluente l’eventuale cessazione anticipata per dimissioni del lavoratore”.
Quindi, prima di presentare le dimissioni consiglio di contattare direttamente l’Inps e la comunicazione inviata dal datore di lavoro all’Inps (Unilav), per non avere brutte sorprese.