Ferie e permessi Rol in busta paga, il datore è obbligato a inserire il prospetto con quelle da godere? Analizziamo il quesito di un nostro lettore analizzando cosa prevede la normativa in questi casi.
Ferie e permessi Rol
Buonasera, la contatto per una domanda. Lavoro da 3 anni in una piccola azienda con 4 dipendenti.
Appena sono stato assunto io nella mia busta paga non comparivano il rendiconto di ferie e Rol.
Dopo qualche mese chiedo ai colleghi e a loro compariva quindi ne faccio richiesta al titolare di metterli anche a me. Cosa ottengo? Nulla non solo non li mette ma il mese successivo li ha tolti anche agli altri 3 dipendenti. Morale adesso tutti e 4 i dipendenti abbiamo le buste paga con i rendiconti ferie e Rol non Compilati.
Ho letto di una prescrizione di 10 anni che vale dalla data di mia assunzione, immagino giusto che è stata il 3 marzo 2016 quindi potrò richiederli fino al 2026 sotto forma di risarcimento ma poi perdo il lavoro perché mi licenzia quindi io che sono giovane non mi conviene.
Cosa mi consiglia di fare? È evidente che vuole farli sparire odia i Rol questo titolare a quanto pare. Spero in un suo Consiglio valido. Ps. Le ferie le concede. Quanto usufruito indica correttamente quindi non può dire che le ho fruite.
Prospetto in busta paga di ferie e permessi
Abbiamo trattato in quest’articolo quali sono le voci che sono indicate in busta paga: Come leggere la busta paga: guida alle retribuzioni
Non è obbligatorio indicare in busta paga i giorni di ferie e permessi non goduti, il prospetto che si trova alla fine del cedolino che evidenzia ferie maturate, godute e da godere, così come rol maturati, goduti e da godere, non è un obbligo del datore di lavoro.
Lei può sempre chiedere al datore di lavoro il resoconto delle ferie e permessi Rol goduti e quelli ancora da godere. Inoltre, secondo quanto stabilito nei CCNL di categoria, i permessi Rol non goduti devono essere pagati a giugno dell’anno successivo alla maturazione. Diversamente è per le ferie, che sono irrinunciabili, e non sono monetizzabili, tranne nel caso di cessazione del rapporto di lavoro.
In riferimento alla prescrizione dei crediti di lavoro compreso i ROL si prescrivono in 5 anni.(ex art. 2948 c.c.).
I 5 anni di prescrizione sono per tutti i crediti di lavoro, compreso anche il TFR e spettanze di fine rapporto, indennità di preavviso, ecc.