L’Inps ha aggiunto una funzione online per la verifica dell’esito della visita fiscale. La novità è esplicata nel messaggio Inps numero 1270 pubblicato in data 29 marzo 2019. In sostanza si tratta di un sistema a disposizione dei datori di lavoro per la verifica dell’esito della visita fiscale online.
Ricordiamo che il lavoratore in malattia non può assentarsi durante le fasce orarie di reperibilità che sono: 9-13 e 15-18 per i dipendenti pubblici e 10-12 e 17-19 per i lavoratori privati.
Durante queste fasce di reperibilità gli è permesso allontanarsi solo in casi di giustificato motivo previsti tassativamente come segue:
- cause di forza maggiore;
- concomitanza di visite specialistiche non rimandabili;
- prestazioni ed accertamenti specialistici che non era possibile effettuare in orari differenti onde evitare gravi conseguenze per sé o per i propri familiari.
Di seguito le sanzioni amministrative e disciplinari previste in caso di mancata reperibilità alla visita fiscale:
- decurtazione dello stipendio pari a 10 giorni in caso di prima assenza;
- interruzione della metà del trattamento economico per i giorni successivi al decimo fino al termine della malattia in caso di assenza (ingiustificata) alla seconda visita di controllo;
- interruzione dell’indennità dalla terza o successiva assenza alla visita medica di controllo, a partire dal giorno di questa ulteriore assenza.
Come controllare online l’esito della visita fiscale
Veniamo quindi alla novità predisposta dall’Inps con la nuova funzione sul sito: al datore di lavoro basterà accedere con il Pin per poter visionare gli esiti delle visite fiscali dei suoi dipendenti in malattia. Per farlo dovrà cliccare nella sezione “Richiesta visite mediche di controllo” e seguire le indicazioni. Da questa funzione sarà anche possibile scaricare il file pdf con il parere sanitario fornito dall’INPS (tramite la sezione “consulta verbale giustificabilità”).
C’è una differenza tra datore e amministrazione pubblica:
- i primi potranno consultare gli esiti delle visite mediche di controllo svolte a seguito di loro richiesta datoriale;
- le amministrazioni pubbliche, invece, rientranti nell’ambito di applicazione della normativa del Polo unico (D.Lgs n. 75/2017), oltre agli esiti delle visite di controllo disposte su iniziativa del datore di lavoro, avranno modo di leggere anche quelli relativi a controlli disposti d’ufficio dall’Istituto Previdenziale.
Leggi anche:
Esito visita fiscale: cosa può fare il datore di lavoro che non è d’accordo con il medico?