- Buonasera, desidero sapere se la contribuzione figurativa assume valore contributivo reale (versamento a carico dipendente ed azienda) o no e quindi è soltanto utile al raggiungimento del periodo temporale per maturare il diritto alla pensione.
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Buongiorno dottoressa Del Pidio,sono un lavoratore dipendente e, dal 2013, ho avuto il riconoscimento di invalidità nella misura dell’80% e l’ammissione ai benefici della legge 104 (permessi).Volevo spere se, nel mio caso, oltre ai contributi figurativi che coprono i periodi in cui ho beneficiato dei 3 giorni di permesso mensili previsti dalla legge 104, ho anche diritto a chiedere i 2 mesi di contributi figurativi per ogni anno che ho continuato a lavorare in costanza di invalidità.Volevo inoltre sapere se questi contributi sono validi ai fini dell’incremento dell’assegno pensionistico.
Contributi figurativi 104: quanto valgono ai fini pensionistici?
- I contributi figurativi riconosciuti al lavoratore per i permessi fruiti in base alla legge 104 articolo 3 comma 3 hanno valore sia al diritto che alla misura della pensione.Questo significa, quindi, che saranno considerati sia per il conteggio dei contributi utili al raggiungimento del requisito richiesto per l’accesso alla pensione sia per il calcolo dell’assegno pensionistico. Hanno, quindi, un valore contributivo reale, come quello di un effettivo giorno lavorato.
Maggiorazione contributiva invalidi: quando spetta?
2) Come nella risposta precedente i contributi figurativi per i permessi fruiti per la legge 104 saranno considerati sia per il conteggio dei contributi utili al raggiungimento del requisito richiesto per l’accesso alla pensione sia per il calcolo dell’assegno pensionistico. Per quanto la riguarda, inoltre, avendo un’invalidità superiore al 74% le spetta anche la maggiorazione contributiva di 2 mesi di contributi figurativi concessa agli invalidi che hanno lavorato in costanza di invalidità. Avendo l’invalidità all’80% dal 2013 nel 2019 avrà maturato 12 mesi di contributi figurativi validi, però solo al diritto alla pensione (solo al raggiungimento del requisiti contributivo) e non alla misura (non saranno conteggiati nel calcolo dell’assegno pensionistico).