Nuovi Forfettari e superammortamenti al 130%, le ultime novità

Tante novità nel Decreto Crescita dalle ritenute dei contribuenti forfettari al superammortamento del 130%.
6 anni fa
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forfettario

Tra le tante novità nel Decreto Crescita emerge la reintroduzione dei superammortamenti. Il beneficio viene reintrodotto per l’acquisto dei beni strumentali effettuati dal 01 aprile al 31 dicembre 2019 con una misura del 130 per cento. Ricordiamo che se gli ordini sono stati accettati nel 2019 con un acconto del 20 per cento, la quota ammortamento sarà valida anche per il 2020.

Deducibilità IMU

Novità anche sulla quota di deducibilità Imu per i beni strumentali che nel 2018 del 20 per cento passa nel 2019 a 50 per cento fino ad arrivare nel 2020 al 60 per cento, la misura è valida sia per gli imprenditori che per i professionisti.

Ritenute e contribuenti forfettari

Anche i forfettari sono soggetti a novità importanti, ribaltando l’applicazione della ritenuta e facendo un passo indietro. La normativa specifica che i contribuenti forfettari non sono considerati ne soggetti attivi ne soggetti passivi. La fattura emessa dai contribuenti forfettari non prevede l’applicazione della ritenuta d’acconto e quindi a loro carico non deve essere effettuata nessuna trattenuta di ritenuta e poi riversata. La legge di Bilancio 2019, ha modificato i requisiti creando delle criticità in tal senso, ha eliminato la soglia di spese sostenute per l’impiego di lavoratori, di cinquemila euro, quindi, secondo la nuova normativa, il contribuente forfettario non ha nessun limite di importo per l’impiego dei lavoratori, e la soglia dei ricavi è stata innalzata fino a 65.000 euro.

Con la vecchia normativa i contribuenti forfettari, non dovevano applicare le ritenute anche ai loro dipendenti, questo comporta un aggravio per i lavoratori che dovevano presentare la dichiarazione dei redditi per la liquidazione delle ritenute e le addizionali regionali e comunali.

Il Decreto Crescita è intervenuto normalizzando la situazione e chiarendo che i contribuenti forfettari, anche se non applicano sulle fatture emesse la ritenuta alla fonte, devono operare le ritenute da lavoro dipendente e assimilato.

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