Congedo straordinario con legge 104 o congedo per gravi motivi, l’alternativa

Congedo straordinario legge 151 con legge 104 possibile per se stessi? In alternativa il congedo per gravi motivi, ecco di cosa si tratta.
6 anni fa
1 minuto di lettura
Legge 104 per assistere un familaire disabile

Congedo straordinario legge 151 per assistere il familiare con handicap grave, possessore del verbale legge 104 secondo l’art. 3 comma 3. Il congedo può essere fruito per due anni anche in modo frazionato, è retribuito ed è coperto da contribuzione figurativa, valida sia al diritto che alla misura pensionistica. Una nostra lettrice, ci pone un quesito sul congedo e se può fruirne per se stessa:

Gent.ma S.ra Angelina, sono una donna di sessanta anni con un’invalidità del 100%. Recentemente mi hanno riconosciuto la 104 senza revisione. Mi sono recata a un patronato per fare richiesta del permesso straordinario ma la risposta è stata negativa.
Dovrò rassegnarmi alla perdita del lavoro perché pare che di questi permessi non ne possa usufruire per me medesima. Ed io mi chiedo: ma se la la 104 è stata riconosciuta a me perché non posso io stessa godere del privilegio derivante dalla mia patologia per le cure che mi necessitano? Anticipatamente ringrazio per l’attenzione.

Congedo straordinario legge 151, solo per il Caregiver

Purtroppo, lei non può fruire del congedo straordinario legge 151 di due anni retribuito, che è dedicato esclusivamente ai lavoratori che assistono i familiari con handicap grave, secondo la legge 104 art.

3 comma 3.

Può fare richiesta all’Inps dei permessi di tre giorni retribuiti se il verbale della legge 104 le ha riconosciuto l’handicap grave, nel quesito esposto non lo ha indicato, non sempre con l’invalidità al 100 per cento viene riconosciuto l’art. 3 comma 3. I permessi sono coperti da contribuzione figurativa e possono essere anche frazionati in ore.

Congedo per gravi motivi

Esiste anche un’altra tipologia di congedo per gravi motivi familiari per se stessi o per i familiari. Questo tipo di congedo non è retribuito e non è coperto da contributi figurativi, quindi non è utile ai fini pensionistici. Questa misura ha la durata massima di due anni anche frazionabili, nel conteggio dei due anni vanno considerati tutti i giorni anche quelli festivi.

Durante il congedo, come per tutte le misure di questa tipologia, non è possibile svolgere un altro lavoro, di qualsiasi natura.

Se decide per questa forma di congedo, le consiglio di controllare il suo contratto di lavoro, e verificare le condizioni riportate. Ogni CCNL di appartenenza ha delle disposizione diverse a cui il lavoratore deve attenersi. La domanda del congedo dovrà essere presentata al datore di lavoro unitamente alla documentazione atta a giustificare il gravo motivo. Il datore di lavoro può anche non accettare l’aspettativa, dovrà comunque comunicare al dipendente le motivazioni del rifiuto entro dieci giorni dalla richiesta.

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