Pensione anticipata: per la scuola nessuna finestra di attesa

Nel comparto scuola per accedere alla pensione anticipata non si applicano le finestre di attesa di 3 mesi per la decorrenza della pensione.
6 anni fa
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pensione anticipata a 59 anni e 41 anni di contributi

Gent.ma Sig.ra Patrizia Delpidio,

sono un lavoratore del settore pubblico (scuola, dirigente scolastico, donna), maturerò 41 anni e 10 mesi di contributi al 31/08/2021 e dovrò aspettare 3 mesi per la finestra mobile dopo tale data per avere la pensione.

Domanda: potrei lavorare ancora nei 3 mesi di finestra mobile (cioè da settembre 2021 a novembre 2021) e andare in pensione effettiva (con pagamento pensione) dal 01 dicembre 2021 o dal 01 gennaio 2022?

Vorrei cioè sapere se anche per il mio settore (scuola) è possibile andare in pensione in corso di anno scolastico, al termine della finestra mobile, o devo per forza aspettare il 1 settembre dell’anno scolastico successivo (cioè 1 settembre 2022, in questo caso).

In attesa di una cortese risposta, la ringrazio molto e le invio cordiali saluti.

Pensione anticipata e finestre nella scuola

Precisiamo subito che per i dipendenti del comparto scuola non ci sono finestre di attesa per la decorrenza della pensione anticipata (ma neanche per la quota 100 o la quota 41).

Nel comparto scuola, essendoci una sola finestra di uscita annuale il 1 settembre, nel decreto 4/2019 convertito in legge il 29 marzo, è stato precisato che per il personale del comparto scuola e AFAM si applicano le disposizioni dell’articolo 59, comma 9 della legge numero 449 del 27 dicembre 1997 la quale stabilisce che “Per il personale del comparto scuola resta fermo, ai fini dell’accesso al trattamento pensionistico, che la cessazione dal servizio ha effetto dalla data di inizio dell’anno scolastico e accademico, con decorrenza dalla stessa data del relativo trattamento economico nel caso di prevista maturazione del requisito entro il 31 dicembre dell’anno.”.

Fermo restando, quindi, il pensionamento al 1 settembre di ogni anno per tutti coloro che raggiungono i requisiti di pensionamento entro il 31 dicembre dello stesso anno, per il personale del comparto scuola non sono applicate finestre di attesa per la decorrenza del trattamento pensionistico.

Può, quindi, maturando i requisiti al 31 agosto 2021, accedere alla pensione il 1 settembre dello stesso anno senza dover attendere la decorrenza, fermo restando che deve comunicare, entro dicembre 2020, la domanda di cessazione dal servizio.

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