Congedo straordinario per assistere il familiare con disabilità, possessore della legge 104 art. 3 comma 3; il requisito di convivenza un forte ostacolo. Molti i lettori che ci chiedono come fare per ovviare al requisito di convivenza per non sobbarcarsi di ulteriori tasse e spese; nello specifico analizziamo il quesito di un nostro lettore.
Requisito di convivenza: la risposta del CAF non esaustiva
Buongiorno, le scrivo per porle una domanda a cui nemmeno il Caf è riuscito a darmi una risposta esaustiva. Sono una dipendente impiegata nel settore privato, e da circa un anno usufruisco dei 3 gg al mese previsti dalla legge 104, per assistere mia nonna, che è cieca quasi al 100%.
Ultimamente lei si è molto aggravata e avrebbe bisogno di essere seguita più assiduamente. Viviamo entrambe a Roma ma in due zone completamente opposte. Mi chiedevo se c’era la possibilità in qualche modo di riuscire ad ottenere un periodo di 104 retribuito senza dovere per forza avere la residenza con lei.
La ringrazio anticipatamente. Cordiali saluti.
Congedo straordinario: limiti e vincoli
Per periodo 104 retribuito si intende il congedo straordinario legge 151 di due anni anche frazionati retribuiti che maturano contribuzione figurativa.
La normativa stabilisce dei vincoli ben precisi per poter fruire del congedo straordinario, ed esattamente: diritto di priorità e requisito di convivenza.
In riferimento al diritto di convivenza: si intende quando la persona disabile da assistere fa parte dello stesso nucleo familiare del richiedente. Tale requisito si intende assolto anche con la coabitazione: stesso edificio con stesso numero civico, anche in due appartamenti diversi; oppure con la residenza temporanea quando si abita in due Comuni diversi.
Nel caso illustrato, l’unico modo (se sussiste il diritto di priorità) è che sua nonna si trasferisca presso la sua abitazione, diversamente non è possibile fare domanda del congedo straordinario.