Gent.ma, ho letto e apprezzato alcune sue risposte di diritto di famiglia e sarò felice se vorrà rispondere anche a me.
Obblighi di assistenza familiare
All’interno della famiglia, in caso di necessità, la legge prevede una struttura gerarchica protettiva per fare in modo che vi sia un’obbligo di assistenza, sia economico che morale nei confronti delle persone che versano in stato di incapacità.
Questo obbligo, che essenzialmente è riservato ai minori e ai disabili, ma anche verso i genitori anziani, prevede non solo aiuto a livello economico ma anche le attività di cura che spaziano da assistenza morale e materiale alla somministrazione di cibo e doveri civili.
A stabilire l’ordine delle persone obbligate a prestare gli alimenti (e di conseguenza l’assistenza familiare) è il codice civile che individua così l’ordine degli “obbligati”:
- coniuge
- figli
- genitori
- generi e nuore
- suoceri
- fratelli
- nipoti
L’ordine degli obbligati sottolinea quello che deve essere l’intervento nella cura e l’assistenza: in mancanza del soggetto precedente interviene quello successivo.
Fermo restando che come madre lei, a suo piacere, può decidere di aiutare sua figlia disabile, l’obbligo di assistenza ricade interamente sul coniuge e sua figlia non può minacciarla di agire per vie legali in mancanza di assistenza da parte sua.
Un genitore ha l’obbligo di assistenza nei confronti di un figlio disabile (come se fosse un minore) fino a quando quest’ultimo non raggiunge l’autonomia personale ed economica: sua figlia sposandosi ha raggiunto l’autonomia necessaria liberandola dall’obbligo di assistenza e riversando lo stesso sulle spalle del coniuge.
L’obbligo, infatti, non ricade sui parenti di primo grado quando vi è un coniuge. Tutto quello che lei fa nei confronti di sua figlia, quindi, lo fa per sua scelta e non per obbligo legale e questo dovrebbe farlo presente.