Gentile signora Patrizia, dal sette gennaio 2019, per accudire la mia mamma inferma ,ho sospeso l’attività di insegnamento nella scuola primaria e ottenuto di usufruire del congedo straordinario. Ho però interrotto tre quattro volte tale procedimento, pur senza mai riprendere servizio, per godere dei tre giorni mensili della legge 104 allo scopo di allungare il periodo di sospensione dei due anni continuativi. A suo parere è stata inutile la mia sospensione?
Purtroppo, a mio avviso, la sospensione che ha attuato è stata inutile e vado a spiegarle i motivi.
Congedo straordinario retribuito: quando è frazionato?
Il congedo straordinario retribuito è fruibile in modo continuativo o frazionato a giorni interi. Ma se si vuole fruirne in maniera frazionata (con interruzioni, quindi, tra un periodo e l’altro di congedo) è necessario, innanzitutto, farne richiesta e, poi, è necessaria l’effettiva ripresa dell’attività lavorativa tra un periodo di congedo e l’altro.
Per poter fruire, quindi, dei 3 giorni di permesso 104 mensili, bisogna fare richiesta del congedo straordinario retribuito all’INPS in maniera frazionata indicando, in fase di richiesta, i giorni in cui si intende fruire del congedo, riprendere l’attività lavorativa tra un periodo di congedo e l’altro e fruire dei giorni di permesso 104 mensili all’interno dell’effettiva attività lavorativa.
Nella circolare numero 64 dell’INPS del 15 marzo 2001 si specifica, infatti che “due differenti frazioni di congedo straordinario intervallate da un periodo feriale o altro tipo di congedo, debbono comprendere ai fini del calcolo del numero di giorni riconoscibili come congedo straordinario anche i giorni festivi e i sabati (settimana corta) cadenti subito prima o subito dopo le ferie (o altri congedi o permessi)” .
I permessi mensili legge 104 sono permessi che il lavoratore fruisce dall’attività lavorativa: se non vi è ripresa dell’attività lavorativa, quindi, non è possibile la fruizione dei permessi poiché durante la fruizione del congedo straordinario retribuito vi è una sospensione dal lavoro.
Per allungare il periodo di sospensione dal lavoro dovuto al congedo straordinario retribuito, quindi, deve presentare domanda all’INPS di fruizione dello stesso in maniera frazionata con indicazione dei giorni in cui fruisce del congedo e in cui presta attività lavorativa (ad esempio: dal 1 al 20 del mese congedo e dal 21 al 30 ripresa attività lavorativa; dal 21 al 30, poi, potrà fruire anche dei 3 giorni di permessi 104). In ogni caso, tra un periodo di congedo e un permesso legge 104 è necessaria l’effettiva ripresa del lavoro.
Quello che ha fatto fino ad ora, quindi, non ha avuto un senso poiché per l’INPS lei sta fruendo del congedo straordinario retribuito in maniera continuata e i giorni di permesso 104 non le saranno sottratti dal conteggio dei giorni di congedo.
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