Congedo straordinario retribuito: facciamo un pò di chiarezza
Innanzitutto è bene precisare che non si tratta di un cambiamento di fruizione dei 3 giorni di permessi legge 104, che sono fruibili sono nel numero di 3 giorni al mese.
Il congedo può essere fruito in maniera continuativa per 2 anni o in maniera frazionata per un totale di 730 giorni. Se si fruisce del congedo in maniera frazionata, prendendo solo qualche giorno al mese, sono cumulabili con il congedo straordinario anche i 3 giorni di permesso mensile legge 104. Questo significa che fruendo del congedo straordinario in maniera frazionata a giorni potrà continuare a fruire anche dei permessi di cui attualmente gode (può ad esempio, fruire di una o due settimane di congedo al mese, e nelle restanti settimane lavorative fruire dei 3 giorni di permesso 104).
Per poter fruire del congedo straordinario retribuito deve presentare domanda all’INPS e nella domanda deve indicare i giorni di congedo di cui intende fruire (tra un periodo di congedo e l’altro è richiesta la ripresa dell’attività lavorativa). I due anni di congedo straordinario possono essere fruiti una sola volta nella vita lavorativa, anche se cambia ditta, settore e lavoro, quindi, finiti i suoi due anni, non avrà più diritto al beneficio.
I giorni di congedo vengono conteggiati per periodo (compresi anche gli eventuali festivi e riposi compresi): se prende 10 giorni di congedo consecutivi, nei 10 giorni non saranno conteggiati solo i giorni lavorativi ma anche i sabato e domenica compresi.
I giorni di permessi 104 già fruiti non sono conteggiati nel congedo, essendo, come le ho detto due istituti separati.
Congedo straordinario: requisiti
Per poter fruire del congedo deve essere in possesso di determinati requisiti, a differenza dei 3 giorni di permesso 104. Il congedo viene concesso secondo il seguente ordine di priorità:
- il coniuge convivente
- il padre o la madre anche non convivente
- uno dei figli conviventi della persona
- uno dei fratelli o sorelle conviventi della persona disabile
- un parente/affine entro il terzo grado convivente della persona disabile
Nel suo caso, quindi, se l’altro genitore è ancora in vita e non è legalmente separato e non è anch’esso invalido, la fruizione del congedo spetta al coniuge e non al figlio. Può quindi fruire del congedo solo se il genitore invalido di cui parla è vedovo, divorziato o sposato con persona gravemente disabile.
E’ richiesta, poi, per le fruizione del congedo la residenza con la persona disabile di cui ci si prenderà cura.
Per approfondimenti può leggere anche: Congedo straordinario retribuito: residenza o dimora temporanea d’obbligo
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