Novità contratti a termine: quando il datore è obbligato a trasformare determinato in indeterminato

Ho diritto alla trasformazione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato se il rinnovo con scadenza non è giustificato da motivazioni organizzative o dalle mansioni?
6 anni fa
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Se il contratto a termine viene snaturato del suo scopo, il datore può essere obbligato a trasformarlo in contratto a tempo indeterminato? Ci scrive Laura da Latina: “Sono stata assunta nell’ufficio di una famosa agenzia immobiliare, di cui non faccio il nome onde evitare ripercussioni, con contratto a tempo determinato della durata di tre mesi. Con il rinnovo mi era stato promesso il passaggio all’indeterminato ma mi è stato fatto un altro contratto a 6 mesi e, la terza volta, ad un anno. Ora quest’ultimo sta per scadere e io ho paura che non mi sia rinnovato. Ho qualche tutela? Di fatto le mie mansioni sono di segreteria e back office quindi la forma del contratto a termine non è giustificata. Sbaglio? Posso costringere il datore di lavoro a passarmi al contratto a tempo indeterminato?

Un recente caso di giurisprudenza si è occupato di uno scenario simile.

Il riferimento è all’ordinanza della Cassazione  n.12643 del 13 maggio 2019. Il principio emerso è che se le mansioni a cui il lavoratore viene adibito non coincidono con la causale, il contratto a tempo determinato è considerato illegittimo. La protagonista di questa storia si era vista rinnovare per ben tre volte il contratto a termine, come del resto la nostra lettrice. I giudici hanno ribadito che il datore di lavoro è tenuto ad esplicitare nel contratto, in modo dettagliato e puntuale, le ragioni oggettive, ovvero le circostanze di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o di sostituzione personale, che giustificano la previsione  di un termine nel contratto. E sarà compito del giudice di merito anche accertare la sussistenza di dette ragioni, analizzando di volta in volta il nesso di connessione.

La fattispecie è anche l’occasione utile per ribadire alcune regole  entrate in vigore con il Decreto Dignità proprio in materia di assunzioni con contratti a tempo determinato.

Più nello specifico, per i contratti a termine avviati dal 14 luglio 2018, sono imposti i seguenti paletti e limiti:

  • durata massima di 24 mesi per tutti i rapporti intercorsi con il medesimo datore per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale, in luogo del precedente limite imposto dal Jobs Act pari a 36 mesi;
  • numero massimo di 4 proroghe nell’arco di 24 mesi, una in meno quindi rispetto alle 5 previste dal vecchio regime;
  • giustificazione del rapporto da apposite esigenze aziendali al superamento dei 12 mesi, sia per effetto di un unico contratto che di una o più proroghe.

Per quanto riguarda l’ultimo punto, è previsto un elenco tassativo di causali:

  • Esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività;
  • Esigenze di sostituzione di altri lavoratori;
  • Esigenze legate ad incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria.

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Alessandra De Angelis

In InvestireOggi.it sin dal 2010, svolge il ruolo di Caporedattrice e titolista, e si occupa della programmazione e selezione degli argomenti per lo staff di redazione.
Classe 1982, dopo una laurea in giurisprudenza lavora all’estero per poi tornare in Italia. Cultrice dell'arte della scrittura nelle sue diverse declinazioni, per alcuni anni si è anche occupata di Content Seo per alcune aziende del milanese.

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