La visita fiscale è prevista, secondo le fasce di reperibilità diverse per lavoratori pubblici e privati, in tutti i casi che non rientrano espressamente nelle fattispecie di esonero dall’obbligo di reperibilità. Ce ne siamo occupati più volte anche perché, su questo argomento, anche in seguito alle ultime novità legislative, la confusione non manca.
Visita fiscale: che cosa non è cambiato
Eppure alcuni punti fermi sono rimasti assolutamente invariati. Non uscire di casa in malattia rientra tra le misure che il dipendente è tenuto ad attuare per evitare tutti i comportamenti che possano compromettere ulteriormente lo stato di salute o ritardare la guarigione.
Molti utenti segnalano nel web di essere stati colpiti in questi giorni di luglio 2019 dal virus intestinale che sta girando. In molti casi non porta febbre ma diarrea, mal di stomaco e altri disturbi gastrointestinali. A prescindere dalla temperatura, però, e dal fatto che ci sia febbre o meno, il dipendente in malattia con virus intestinale è tenuto ad essere reperibile nelle fasce orarie ed è soggetto a visita fiscale secondo le regole del comparto in cui lavora (pubblico o privato).
I medici sconsigliano di uscire per non contagiare altre persone ma, aldilà di questo, se chi ha il virus intestinale è un lavoratore in malattia, bisogna tener conto anche dell’obbligo di reperibilità ai fini Inps.
A nulla serve obiettare che, soprattutto in mancanza di febbre, non si mette a rischio la propria salute uscendo di casa, anche considerando che siamo a luglio e quindi le temperature sono alte. L’obbligo di reperibilità (e le sanzioni in caso di assenza ingiustificata alla visita fiscale) resta.
Se anche il medico curante ha specificato nel certificato che si tratta di virus intestinale o mal di stomaco, senza fare riferimento a stati febbrili, questo non esonera il lavoratore dall’obbligo di stare a casa ed essere reperibile alla visita del medico Inps.
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